Bonus giardini senza obbligo di bonifico

ArticoloIl Sole 24 OreNewsBonus giardini senza obbligo di bonifico

Non si applicherà la ritenuta d’acconto dell’8% sui pagamenti effettuati per gli interventi straordinari di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, alla realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili o alla progettazione e manutenzione di questi interventi (articolo 1, commi da 12 a 16, legge di Bilancio 2018). Sono le conseguenze della scelta, confermata dall’agenzia delle Entrate, di non richiedere obbligatoriamente il bonifico “parlante”, ma di accettare pagamenti con «strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni», quali «assegni bancari, postali o circolari non trasferibili», carte di credito, carte di debito («bancomat o carte prepagate ricaricabili», circolare 4 aprile 2017, n. 7/E) o bonifici bancari o postali. Per il bonus giardini, quindi, non è necessario che il pagamento avvenga tramite bonifico “parlante”, come avviene anche per la detrazione del 50% sui mobili e gli elettrodomestici (grazie al chiarimento della circolare 31 marzo 2016, n. 7/E, paragrafo 2.4), ma è sufficiente il bonifico normale. Anche per il bonus mobili, è consentito il pagamento anche con carte di debito (bancomat o carte prepagate ricaricabili) o con carte di credito, ma non con contanti e assegni bancari, postali o circolari (possibili invece per il bonus giardini). Per i lavori di recupero del patrimonio edilizio iniziati dal 1º gennaio 2017, propedeutici al bonus arredi ed elettrodomestici del 2018, invece, continua ad essere necessario il bonifico “parlante” e questi pagamenti devono essere effettuati, anche in parte, dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2018.

Ritenuta d’acconto

Questi vari metodi di pagamento concessi per il bonus mobili (i bonifici parlanti e non o le carte elettroniche), però, non sono indifferenti per il fornitore dei beni o dei servizi agevolati (negoziante o artigiano), in quanto la ritenuta d’acconto dell’8% può essere evitata solo se si incassa tramite bonifico non parlante, carta di credito o bancomat. In questi casi, infatti, non vi è alcuna specifica causale da indicare nella transazione elettronica e la banca di accredito non trattiene la ritenuta dell’8% sull’importo incassato. Lo stesso vale per i pagamenti con assegni per il bonus giardini.

Mobili e acquisto dall’estero

Anche per il bonus giardini dovrebbero valere le regole dettate dalle Entrate per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici da fornitori esteri (detrazione possibile). Il pagamento può essere effettuato anche tramite un ordinario bonifico internazionale (bancario o postale), il quale può non contenere il codice fiscale o partita Iva dell’azienda estera, beneficiaria dello stesso (circolare 4 aprile 2017, n. 7/E), ma deve contenere il “codice fiscale del beneficiario della detrazione e la causale del versamento” (circolare 21 maggio 2014, n. 11/E, risposta 5.5). In questi casi, se viene effettuato un bonifico “parlante” su un conto corrente in Italia del venditore non residente, viene operata la ritenuta d’acconto dell’8%, la quale potrà essere scomputata dall’imposta eventualmente dovuta per i redditi prodotti in Italia o richiesta a rimborso, ai sensi dell’articolo 38, dpr n. 602/1973 (circolare 21 maggio 2014, n. 11/E, risposta 5.5).

 

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 27 gennaio 2018

 

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