Bonus facciate, aliquota Iva in fattura

ArticoloIl Sole 24 OreEsperto rispondeBonus facciate, aliquota Iva in fattura

DOMANDA 

Il proprietario di un A/10 ha effettuato una manutenzione straordinaria sulla facciata nel 2021, l’Iva sui lavori sarebbe dovuta essere del 22%. Per errore il fornitore ha applicato l’IVA al 10%. Nella fattura, emessa nel 2021, l’impresa ha accordato lo sconto del 90% a fronte della cessione del credito; il netto del 10% è stato saldato nel 2021.La cessione del credito sarà effettuata entro il 29/04/2022. Per correggere tale errore è corretto che il fornitore emetta una nota di variazione per maggiore IVA nel 2022? La maggiore IVA da nota di variazione,
saldata nel 2022, potrà essere oggetto di sconto al 60% per bonus facciate con cessione del credito al fornitore? Infine, l’errore commesso potrebbe comportare il venir meno del bonus?

RISPOSTA

Dal quesito non è chiaro se è stato effettuato uno «sconto in fattura» da parte del fornitore o una «cessione del credito al fornitore». La differenza è rilevante, in quanto nello «sconto in fattura» dei bonus diversi dal 110%, lo sconto praticato in fattura deve essere pari all’intera detrazione spettante al contribuente e trasferita al fornitore (ad esempio, per il bonus facciate del 2021 del 90%), mentre nel caso della cessione del credito al fornitore il prezzo del credito ceduto (che può essere pagato dal fornitore al contribuente o può essere tradotto in uno sconto della fattura del fornitore al contribuente) può essere pari ad una percentuale del costo sostenuto (ad esempio, il 37%), diversa rispetto alla percentuale del bonus edile trasferito (ad esempio, 90%). In ogni caso, l’agenzia delle Entrate non ha mai chiarito come ci si debba comportare nel caso prospettato nel quesito. Ai fini Iva, la nota di variazione corregge l’errore, previo ravvedimento operoso. Per la maggiore Iva della nota di variazione, saldata nel 2022, si dovrebbe beneficiare del bonus facciate del 60% e dovrebbe
essere necessario effettuare la stessa operazione fatta nel 2021 (cessione del credito al fornitore o sconto in fattura) alle stesse condizioni, seppur proporzionate considerando la riduzione del bonus trasferito dal 90% al 60 per cento. Per l’errore commesso, si ritiene che non sia possibile il venir meno del bonus, ma molto dipende dall’interpretazione data dall’Amministrazione finanziaria al caso concreto in esame.

Luca De Stefani