Bonus energia del 50% cedibile anche per lavori «non qualificati»

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Dal 30 giugno 2019 anche le detrazioni Irpef del 50% sugli interventi per il risparmio energetico «non qualificato» (per esempio, per gli impianti fotovoltaici o i condizionatori con pompa di calore) possono essere cedute ai «fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi». A prevederlo è l’articolo 10, comma 3-ter, del Dl 63/2013 (cosiddetto decreto crescita), introdotto dalla legge 58/2019, di conversione del decreto. In particolare, a decorrere dal 30 giugno 2019, per tutti gli interventi di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del Tuir, cosiddetti per il risparmio energetico «non qualificato» (perché non devono rispettare i più stringenti limiti di efficienza energetica imposti per le detrazioni Irpef o Ires del 50-65%, introdotte dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296), i «soggetti beneficiari della detrazione» Irpef del 50%, quindi, solo i soggetti Irpef, quali le persone fisiche, anche se titolari di imprese, professionisti o soci di società di persone (in quest’ultimo caso, solo per le abitazioni immobilizzate non strumentali) «possono optare per la cessione del corrispondente credito» (anche non alla pari, ma con un eventuale sconto sul prezzo di cessione) a «favore dei fornitori dei beni e servizi, necessari alla realizzazione degli interventi». Quindi, tra i cessionari non rientrano gli «altri soggetti privati» che sono collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione (come, invece, ammesso per tutte le altre possibili «cessioni» del credito degli articoli 14 e 16 del DL 63/2013) o gli «istituti di credito» e gli «intermediari finanziari», come previsto, invece, in qualche caso, per i soggetti incapienti della no tax area. Il fornitore dell’intervento, se cessionario del primo trasferimento, a sua volta, ha la «facoltà di cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi», con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Interventi agevolati Tra gli interventi agevolati, anche in assenza di opere edilizie e anche se effettuati nelle parti comuni condominiali (bonus ripartito ai condòmini in base ai millesimi), possono rientrare, ad esempio, gli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, i pannelli solari per l’acqua calda, la coibentazione dell’involucro con contenimento del fabbisogno energetico di almeno il 10%, i condizionatori con pompa di calore, ecc. (ciò in base alla circolare 24 febbraio 1998, n. 57/E, paragrafo 3.4, che rimanda all’articolo 1, decreto del Ministro dell’Industria del 15 febbraio 1992). Sono agevolati anche tutti gli altri impianti che producono energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas (articolo 2, comma 1, lettera a, decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, relativo all’energia da fonti rinnovabili). Attuazione Per questa nuova tipologia di cessione del credito non è prevista l’emanazione di un provvedimento attuativo specifico, a differenza delle altre possibili cessioni del credito degli articoli 14 e 16 del Dl 63/2013, tranne per quella dell’articolo 16, comma 1-septies, del Dl 63/2013, sull’acquisto di unità immobiliari, soggette a misure antisismiche, da imprese di costruzione o ristrutturazione, mediante la demolizione e la ricostruzione, con una riduzione di 1 o 2 classi di rischio, detraibili al 75% o 85% e del nuovo contributo riconosciuto al fornitore sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto (contributo che deve essere di «pari ammontare» della detrazione fiscale), ai sensi degli articoli 14, comma 3.1, e 16, comma 1-octies, del Dl 63/2013 (decreto attuativo da emanarsi entro il 30 luglio 2019). Per le due agevolazioni senza provvedimento attuativo, comunque, si auspicano dei chiarimenti delle Entrate, al fine di comprendere: – come debba essere comunicata l’avvenuta cessione del credito all’agenzia (notifica obbligatoria ai sensi degli articoli 1264 del Codice Civile e 69 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440); – come il cessionario debba ripartire il credito acquisito (in 5 o 10 anni ovvero tutto nell’anno della cessione); se l’eccedenza annuale del credito non utilizzato possa essere riportata in avanti (e non rimborsata). Comunicazione all’Enea Per questi lavori per il risparmio energetico «non qualificato» dell’articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del Tuir, il contribuente (non il cessionario) deve ricordarsi di inviare telematicamente i relativi dati all’Enea entro 90 giorni dalla «data di ultimazione dei lavori o del collaudo», anche se per l’agenzia delle Entrate la mancata o tardiva trasmissione all’Enea «non comporta la perdita del diritto alle detrazioni» fiscali.

I PRINCIPALI INTERVENTI Gli interventi ammessi Tra gli interventi per il risparmio energetico «non qualificato» dell’articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del Tuir, che possono essere ceduti ai «fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi», si possono ricordare: – opere di coibentazione dell’involucro edilizio che consentano un risparmio energetico necessario per la climatizzazione di almeno il 10%; – opere di coibentazione di reti di distribuzione di fluidi termovettori; – impianti di climatizzazione e/o produzione di acqua calda sanitaria utilizzanti pannelli solari piani; – impianti che utilizzano pompe di calore per climatizzazione e/o produzione di acqua calda sanitaria; – impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica; – generatori di calore che a regime, abbiano rendimento minimo, misurato con metodo diretto, del 90%; – generatori di calore prodotti di trasformazione di rifiuti organici ed inorganici o di prodotti vegetali (rendimento almeno al 70%); – apparecchiature per la produzione combinata di energia elettrica e calore a condizione che il fattore di utilizzo globale del combustibile non sia inferiore al 70%; – contabilizzatori individuale dell’energia termica fornita alle singole unità immobiliari; – sostituzione di scaldacqua elettrici con quelli a combustibile; – sorgenti luminose aventi un’efficienza maggiore o uguale a 50 Lumen/Watt, nel limite massimo annuo di una sorgente luminosa per vano dell’unità immobiliare.

 

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 17 luglio 2019

 

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