ArticoloIl Sole 24 OreNewsBonus casa, bonifici su più «canali»

Per le detrazioni del 50% sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio e del 65% su quelli di risparmio energetico “qualificato”, il bonifico “parlante” (cioè con l’indicazione del codice fiscale del fornitore e del beneficiario del bonus, oltre che della causale del pagamento, cioè della norma agevolativa) può essere considerato valido, ai fini dell’incentivo fiscale, anche se l’operatore di partenza e/o quello di arrivo del pagamento non è una banca o la posta, ma è un “istituto di pagamento”, autorizzato dalla Banca d’Italia e legittimato a prestare i “servizi di pagamento”. Il chiarimento è contenuto nella risoluzione dell’ agenzia delle Entrate di ieri, n. 9/E. Gli “istituti di pagamento” sono «imprese, diverse dalle banche e dagli istituti di moneta elettronica», autorizzate dalla Banca d’Italia a prestare i servizi di pagamento (definiti dall’articolo 1, comma 1, lettera b, Dlgs 27 gennaio 2010, n. 11) nell’ambito del mercato unico e iscritte in un apposito albo consultabile pubblicamente (articolo 114-septies, Tub). Non vi è alcuna distinzione tra i “servizi di pagamento” prestati dagli “istituti di pagamento” e quelli prestati dalle banche o da Poste Italiane, in quanto dal 1° febbraio 2014 tutti devono utilizzare gli strumenti di pagamento europei, come ad esempio il cosiddetto bonifico Sepa (Single Euro Payments Area). Per l’agenzia delle Entrate, i pagamenti sono rilevanti ai fini delle due detrazioni fiscali sia se avvengono tramite bonifici “emessi” dagli “istituti di pagamento” (addebito), sia se l’operatore di arrivo del bonifico è un “istituto di pagamento” (accredito). Nel primo caso, è necessario che l’istituto dove viene disposto il bonifico trasmetta all’agenzia in via telematica «i dati identificativi del mittente, dei beneficiari della detrazione e dei destinatari dei pagamenti» (articolo 3, Dm 18 febbraio 1998, n. 41). Nel secondo caso, la detrazione da parte dell’ordinante il bonifico è subordinata all’assolvimento da parte dell’operatore degli adempimenti relativi al versamento della ritenuta d’acconto dell’8% (articolo 25, Dl 31 maggio 2010, n. 78), alla certificazione della stessa, tramite modello CU, e all’invio del 770, come sostituto d’imposta (provvedimento 30 giugno 2010). Sia per i bonifici in uscita, che per quelli accreditati su di un conto acceso presso un “istituto di pagamento”, la detrazione spetta solo se l’istituto aderisce alla Rete nazionale interbancaria e utilizza la procedura Trif, in quanto ciò è funzionale sia alla trasmissione telematica dei flussi di informazioni tra gli operatori del sistema dei pagamenti ai fini dell’applicazione della ritenuta, sia alla trasmissione all’amministrazione finanziaria dei dati relativi ai bonifici disposti (obbligo previsto dall’articolo 3, Dm 41/1998).

 

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 21 gennaio 2017

 

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