Bonus affitti agli studenti se il disagio è oggettivo

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Per individuare i Comuni montani di residenza degli studenti iscritti in università distanti almeno 50 km, ai fini della detrazione del 19% dei canoni di locazione, è necessario fare riferimento alla circolare 9/E/1993. La «situazione di disagio» del Comune di residenza, invece, va «valutata sulla base di criteri oggettivi», considerando le «vie di comunicazione». I canoni di locazione stipulati da studenti iscritti presso una università in un Comune distante almeno 100 chilometri e in una provincia diversa, sono detraibili al 19% dall’Irpef, con un limite di importo del canone di 2.633 euro. Per il 2017 e il 2018, il requisito della distanza vale anche nella stessa provincia ed è ridotto a 50 km per gli studenti di zone montane o disagiate. Secondo la risposta n. 19 delle Entrate di ieri, per individuare i Comuni montani, «occorre far riferimento alla circolare n. 9 del 14 giugno 1993», relativa all’Ici. Invece, per individuare se una zona sia disagiata, va verificato se vi siano «vie di comunicazione», come «quelle ferroviarie e stradali che collegano il Comune» di residenza ad altri Comuni. La «situazione di disagio deve essere valutata sulla base di criteri oggettivi riferibili» al Comune di residenza. Il caso riguardava un residente di Novara iscritto all’università di Pavia: la detrazione non spetta perché Novara non rientra fra i comuni montani. Ma l’Agenzia ha comunque chiesto al ministero delle Infrastrutture una valutazione, riservandosi di modificare il parere, qualora dovesse emergere una differente qualificazione dei Comuni montani o disagiati.

 

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 3 ottobre 2018

 

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