Blocco preventivo dell’F24 per consentire i controlli

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Negli ultimi anni si è assistito a continue modifiche legislative per cercare di limitare l’utilizzo di crediti non spettanti o inesistenti in F24. L’ultima in ordine di tempo è operativa dallo scorso 29 ottobre 2018 e riguarda la possibilità da parte dell’agenzia delle Entrate di sospendere, per un massimo di 30 giorni, l’esecuzione degli F24 con compensazioni, nei casi in cui si presentino «profili di rischio». Ma le limitazioni all’utilizzo di crediti per pagare debiti di altre imposte o contributi sono tantissime e hanno prodotto l’effetto pratico di complicare la vita anche ai contribuenti onesti. Il visto di conformità La principale è quella che non consente la compensazione orizzontale in F24 dei crediti Iva (annuali o trimestrali), Irpef, Ires, di addizionali o maggiorazione, cedolare secca, Ivie, Ivafe, Irap e ritenute alla fonte, risultanti dai modelli Iva, TR, Redditi, Irap e 770, per importi superiori a 5mila euro, senza l’apposizione del visto di conformità nella relativa dichiarazione (limite alzato a 50mila euro dal 26 marzo 2015 per l’Iva delle start up innovative). Per i crediti Iva, annuali o trimestrale, le compensazioni oltrev i 5mila euro sono possibili comunque solo dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della relativa dichiarazione o istanza. Solo i canali online Per qualunque compensazione i soggetti titolari di partita Iva devono obbligatoriamente utilizzare i servizi telematici dell’agenzia delle Entrate, direttamente, con F24 web o F24 online, ovvero tramite un intermediario con F24 cumulativo. Non sono possibili, quindi, i servizi delle banche e delle poste. L’obbligo di utilizzare i servizi delle Entrate riguarda dal 1° ottobre 2014 anche i contribuenti senza partita Iva, ma solo per gli F24 con saldo finale di importo pari a zero, per effetto delle compensazioni effettuate. Gli altri vincoli Va prestata attenzione, poi, al limite massimo generale «per ciascun anno solare» dei crediti di imposta e dei contributi compensabili in F24, che è pari a 700mila euro (un milione di euro per i subappaltatori a determinate condizioni). Inoltre, dal primo gennaio 2011, la compensazione di crediti erariali, in presenza di debiti iscritti a ruolo per imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell’importo dei debiti, di ammontare superiore a 1.500 euro. Infine, le società di comodo non possono chiedere a rimborso o compensare in F24 i crediti Iva. I «profili di rischio» Come anticipato all’inizio, dal 29 ottobre 2018 le Entrate possono sospendere, per un massimo di 30 giorni, l’esecuzione degli F24 con compensazioni di «crediti d’imposta» (Iva, Irpef, Ires, Irap, eccetera), se presentano dei «profili di rischio», al fine di consentire il controllo dell’utilizzo del credito. La sospensione riguarda l’intero contenuto della delega di pagamento. Solo se dal controllo, il credito compensato risulta correttamente utilizzato (o decorsi i 30 giorni dalla data di presentazione dell’F24), la compensazione e il versamento dell’imposta compensata vengono considerati effettuati alla data stessa della loro effettuazione; in caso contrario, l’F24 non viene eseguito e «tutti i pagamenti e le compensazioni contenuti nel modello F24 scartato si considerano non eseguiti».

 

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 23 Aprile 2019

 

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