Barriere architettoniche, le istruzioni al modello 730 dimenticano gli appartamenti, i capannoni e gli uffici

ArticoloIl Sole 24 OreBarriere architettoniche, le istruzioni al modello 730 dimenticano gli appartamenti, i capannoni e gli uffici

La compilazione del modello possibile solo applicando regole derivanti da altre risposte dell’Agenzia delle Entrate

Nel modello 730 2023 per il 2022, pubblicato nella sua versione definitiva lunedì scorso, va prestata attenzione ai codici da inserire nella colonna 2 dei righi da E41 a E43 da parte delle persone fisiche che lo scorso anno hanno sostenuto spese per gli interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche, in quanto, oltre al codice 20, presente anche lo scorso anno, relativo agli interventi trainati dal super sisma bonus (codici da 5 a 11) o dal super ecobonus (codici 30, 31, 32 e 33 della colonna 1 dei righi E61 e E62), con limite di spesa di 96.000 euro, è operativa dal 2022 (e fino al 2025, grazie alla proroga prevista dalla Legge di Bilancio 2023) anche la nuova detrazione Irpef (oltre che Ires) del 75% non collegata al super bonus, per la quale sono agevolati tutti i soggetti e per la quale è possibile effettuare i lavori su qualunque tipologia di immobile, senza le limitazioni previste dal super bonus, che in generale impone che le unità siano a destinazione residenziale.

Appartamenti e unità non residenziali

Le istruzioni al modello 730 2023 per il 2022, però, si limitano a riportare quanto previsto dalla norma in termini di limiti di spesa, senza chiarire, quindi, come e dove dichiarare gli interventi sul singolo appartamento di un condominio (si veda Il Sole 24 Ore del 22 marzo 2022) o sulla singola unità immobiliare non unifamiliare, che costituisce un unico edificio, come ad esempio un capannone, un negozio o un ufficio, che costituisce un edificio con un’unica unità immobiliare. Queste tipologie di unità immobiliari, infatti, non sono riportate nelle descrizioni dei codici 21 e 22 da indicare nella colonna 2 dei righi da E41 a E43. In particolare, il codice 21 va utilizzato se il limite di spesa è di 50.000 euro, per gli interventi sugli edifici unifamiliari o sulle villette a schiera, mentre il codice 22 va usato se il limite di spesa è di 40.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità che compongono l’edificio, per gli edifici composti da 2 a 8 unità o di 30.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di 8 unità.

In realtà, secondo la risposta 16 settembre 2022, n. 456, sono interessati all’agevolazione gli interventi effettuati su tutti gli edifici già esistenti, senza «ulteriori specificazioni». Sono agevolati “gli interventi effettuati su unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale, salvo il rispetto dei criteri previsti dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236”.

Un’ulteriore conferma è contenuta anche nella risposta 16 settembre 2022, n. 456, in cui è stata confermata la detrazione del 75% anche per gli interventi effettuati su un’unità immobiliare di categoria catastale C/4 (“fabbricati e locali per esercizi sportivi”), applicando il limite dei 50.000 euro. In questa fascia di limiti di spesa, quindi, non vi rientrano solo gli «edifici unifamiliari» o le «unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno», come indicato dalla norma e ora anche nelle istruzioni al 730 2023, ma anche le altre unità. La stessa regola si applica anche per un’associazione sportiva dilettantistica che intende effettuare degli interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche “nel palazzetto dello sport di cui è concessionaria” (risposta 16 settembre 2022, n. 455).

Pertanto, l’unico metodo per dichiarare questo bonus nel 730 da parte delle persone fisiche, che hanno effettuato i lavori su queste unità, è utilizzare il codice 21.

No a demolizione e ricostruzione

Per la circolare 23 giugno 2022, n. 23/E, paragrafo 3.5, siccome la “norma prevede espressamente” che siano agevolati i lavori su edifici «già esistenti», la detrazione “non spetta per gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell’immobile” o nel caso di «interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione, ivi compresi quelli con la stessa volumetria dell’edificio preesistente inquadrabili nella categoria della ristrutturazione edilizia». Quest’ultima limitazione dell’agenzia delle Entrate non è condivisibile (si veda Il Sole 24 Ore 2 settembre 2022).

Luca De Stefani

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 08 febbraio 2023