Aziende in contabilità semplificata: imponibile Irap in regime di cassa

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Le istruzioni al modello Irap 2018, pubblicate definitivamente ieri dall’agenzia delle Entrate, sono state aggiornate con le nuove modalità di determinazione della base imponibile Irap in base al criterio di cassa, applicabile a chi è in contabilità semplificata (sezioni I dei quadri Iq e Ip del modello Irap 2018). Quindi, ad esempio, le imprese minori, per le quali il 2017 è il primo anno di adozione del nuovo regime di cassa, devono indicare nel rigo Iq2 del modello Irap 2018 (Ip2 se società di persone), relativo alle variazioni delle rimanenze finali, solo l’importo delle rimanenze iniziali del 2017. Queste vanno indicate nei righi Iq2 o Ip2 con il segno meno, in quanto sono interamente deducibili. Non vanno riportate le finali del 2017. Il nuovo comma 1-bis dell’articolo 5-bis del Dlgs n. 446/1997, dedicato alle imprese individuali, snc e sas, infatti, prevede che questi contribuenti, se sono in contabilità semplificata, devono determinare anche la base imponibile Irap con i criteri dell’articolo 66 del Tuir, cioè con il nuovo principio di cassa. Come ai fini Irpef, anche ai fini Irap, per evitare salti o duplicazioni di imposizione, nel passaggio dal regime di competenza a quello di cassa o viceversa, i ricavi, i compensi e le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito, con le regole adottate prima del passaggio al nuovo regime, non assumono rilevanza nella determinazione della base imponibile ai fini dell’Irap degli esercizi successivi. Anche ai fini Irap sono applicabili i chiarimenti resi per la determinazione del reddito d’impresa nel paragrafo 4.1 della circolare 13 aprile 2017, n. 11/E. Ad esempio, un ricavo di vendita di beni consegnati nel 2016 (o per servizi ultimati nel 2016), con incasso nel 2017, è già stato tassato per competenza nel 2016, quindi, non costituirà ricavo imponibile nel 2017. Viceversa, l’acquisto di beni di consumo consegnati nel 2016, con pagamento nel 2017, è stato dedotto nel 2016, quindi, non potrà essere dedotto anche nel 2017. Invece, se sono stati incassati acconti nel 2016, fiscalmente irrilevanti nel regime di competenza, gli stessi devono essere tassati nel periodo di imposta in cui si realizzano i presupposti di imputazione temporale previsti dal regime di provenienza. Ad esempio, se un’impresa ha pagato nel 2016 un acconto di 100 euro per una prestazione di servizi la cui ultimazione è prevista per il 2018, l’acconto pagato è stato fiscalmente irrilevante nel 2016 con il principio di competenza, mentre l’intero corrispettivo della prestazione ricevuta potrà essere dedotto quando la stessa verrà ultimata, nell’esempio nel 2018 (quindi, seguendo la regola della competenza).

 

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 31 gennaio 2018

 

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