Autovetture aziendali – Auto ai manager, più sconto per l’azienda fino al limite del fringe benefit tassato in capo agli stessi

ArticoloIl Sole 24 OreNewsAutovetture aziendali – Auto ai manager, più sconto per l’azienda fino al limite del fringe benefit tassato in capo agli stessi

L’aumento del 3% dei costi chilometrici Aci per il calcolo del fringe benefit da tassare nel 2018 in capo a dipendenti e amministratori per le auto aziendali in uso promiscuo, anche per pochi giorni (si veda il Quotidiano del Fisco di ieri), non aumenterà la deduzione, per l’impresa, del 70% dei costi delle vetture dei dipendenti per la «maggior parte del periodo d’imposta». Ma aumenterà la deduzione dei costi delle auto date agli amministratori (anche per pochi giorni): in questo caso, i costi si deducono al 100%, nel limite del fringe benefit tassato, mentre l’eccedenza è deducibile al 20% se l’utilizzo è promiscuo o è indeducibile se l’uso è solo personale.

 

Auto ai dipendenti

Le spese e gli altri componenti negativi dei «veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta» (più di 183 giorni l’anno), cioè per scopi sia aziendali (ad esempio, visita a clienti) sia personali (ad esempio, tragitto casa-lavoro o viaggi nel weekend o in ferie), sono deducibili al 70% dall’impresa (90% fino al 2012), senza considerare alcun limite di costo del veicolo, come quello dei 18.075,99 euro applicabile agli acquisti di vetture. Non occorre né che tale utilizzo avvenga in modo continuativo né che il veicolo sia utilizzato da uno stesso dipendente. Se l’autovettura è acquistata nel corso dell’anno e viene data in uso promiscuo ai dipendenti, la maggior parte del periodo si calcola dal momento dell’acquisto fino al termine del periodo d’imposta. La deduzione del 70% è su tutti i costi effettivi di bilancio (come ammortamento, canoni di leasing o noleggio, manutenzione, bollo auto, assicurazione, custodia, carburante) del veicolo, cioè non solo a quelli che eccedono il fringe benefit tassato al lavoratore.

 

Auto agli amministratori

Le regole di tassazione del fringe benefit in capo al dipendente si applicano «anche con riferimento ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente», come quelli degli amministratori delle società: l’articolo 34 della legge 342/2000 ha assimilato il trattamento fiscale dei redditi da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con quello dei redditi di lavoro dipendente. Ma l’assimilazione non vale per «tutti gli effetti di legge», come ad esempio capita per la deduzione del costo dal reddito di impresa (circolare 1/E/2007, paragrafo 17.1): l’articolo 164, comma 1, lettera b-bis, Tuir continua a consentire la deduzione agevolata al 70% solo per i veicoli «dati in uso promiscuo ai dipendenti» (circolare 5/E/2001). Quindi, per gli amministratori i costi da bilancio delle vetture loro assegnate (anche per pochi giorni) si deducono al 100%, nel limite del fringe benefit tassato (che è al netto dell’eventuale rimborso pagato dall’amministratore, comprensivo di Iva); l’eccedenza è deducibile al 20% se l’uso è promiscuo o è indeducibile se l’uso è solo personale.

 

Iva

La detrazione Iva sui costi delle autovetture rimane al 40% anche in caso di uso promiscuo da parte dei dipendenti, tranne quando l’azienda addebita a questi ultimi un corrispettivo (naturalmente, fatturato con Iva, circolare 326/E/1997, paragrafo 2.3.2.1 e risoluzione 25/E/2000) per l’uso personale (si ritiene almeno pari al fringe benefit tassato). Quindi, l’Iva pagata per il loro acquisto e utilizzo è integralmente detraibile (risoluzione 6/DPF/2008). Ciò, però, vale solo per le assegnazioni ai dipendenti e non per quelle agli amministratori, per le quali la detrazione è sempre del 40% (Direzione regionale Entrate della Lombardia, n. 904-472/2014).

Concesse
ai dipendenti
Concesse agli amministratori
Importo del compenso in natura (fringe benefit)
per l’imposizione fiscale
e previdenziale
30% del costo chilometrico delle tariffe Aci, per una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, “al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente” o all’amministratore, comprensivi dell’Iva addebitata (articolo 51, comma 4, lettera a, Tuir)
Deduzione degli effettivi costi sostenuti
per l’autovettura
(quelli di bilancio, come ad esempio gli ammortamenti,
il carburante e le manutenzioni)
Si deduce il 70% dei costi, se la concessione in uso promiscuo si manifesta “per la maggior parte del periodo d’imposta”, quindi, non il 100% fino a concorrenza del fringe benefit tassato e il 70% per quelli che lo eccedono (circolare 47/E/2008, risposta 5.1, in contrasto con la circolare dell’Istituto di ricerca dei dottori commercialisti n. 1/IR/2008 ) Si deduce il 100% dei costi, nel limite del fringe benefit tassato
(il quale è al netto dell’eventuale rimborso pagato dall’amministratore, comprensivo dell’Iva) (circolare 326/E/1997 e risoluzione 25/E/2000), mentre l’eccedenza è deducibile al 20% (circolari 48/E/1998 e 37/E/1997)

 

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 4 gennaio 2018

 

Richiedi una consulenza personalizzata