Autotrasporto, sconti aggiornati

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Ieri, a un giorno dalla scadenza del pagamento dell’Irpef a saldo per il 2015, sono stati definiti gli importi delle deduzioni forfettarie giornaliere per gli autotrasportatori di merci per conto di terzi. Per i viaggi effettuati personalmente dall’imprenditore fuori dal Comune sede dell’impresa, la deduzione giornaliera è di 51 euro, mentre per quelli all’interno del Comune è di 17,85 euro. Queste novità sono contenute nell’annuale comunicato stampa delle Entrate, che ha anche confermato che nel 2016 le imprese di autotrasporto merci, conto terzi e conto proprio, possono recuperare (fino a 300 euro per veicolo), in compensazione in F24 (codice tributo 6793), le somme versate nel 2015, a titolo di contributo al Servizio Sanitario Nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate. A “decorrere dal 1º gennaio 2016”, per le spese non documentate delle imprese autorizzate all’autotrasporto di merci per conto di terzi, in contabilità semplificata o in ordinaria per opzione (circolare 10 maggio 1990 n. 13), la deduzione forfetaria giornaliera dal reddito d’impresa, spetta «in un’unica misura per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il territorio del Comune in cui ha sede l’impresa», senza distinzione tra quelli effettuati all’interno della Regione e delle Regioni confinanti e quelli effettuati oltre tale ambito. Come in passato, invece, per i trasporti dell’imprenditore nel Comune, la deduzione è pari al 35% dell’importo definito per viaggi oltre tale ambito. Il comunicato ha recepito le modifiche della Legge di stabilità 2016 (articolo 1, comma 652, Legge 208/15) chiarendo che si applicano “a decorrere” dalle dichiarazioni presentate “dal 1° gennaio 2016”, cioè dal modello Unico 2016, relativo al 2015. Per questo motivo, gli importi che sono stati determinati valgono “per il periodo d’imposta 2015” e sono solo due: 51 euro per i viaggi fuori dal Comune e 17,85 euro all’interno. Nonostante ciò, queste deduzioni forfetarie devono essere inserite nei quadri RF e RG dei modelli Unico 2016 PF e SP, usando nel rigo RF55 i codici 43, 44 e 45 e nel rigo RG22 i codici 16, 17 e 18, i quali «si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all’interno del Comune, a quella per i trasporti all’interno della regione o delle regioni confinanti e alla deduzione per i trasporti oltre tali ambiti». Dovranno essere distinti, quindi, i viaggi regionali e nelle regioni confinanti da quelli oltre tali ambiti, anche se la deduzione giornaliera fuori Comune è sempre di 51 euro. Lo scorso anno i limiti stabiliti nel primo comunicato stampa pubblicato dalle Entrate il 2 luglio 2015, pari a 18 euro per i trasporti all’interno della Regione e delle Regioni confinanti e a 30 euro oltre tale ambito, sono stati aumentati rispettivamente a 44 euro e a 73 euro. L’aumento del bonus è intervenuto con il comunicato stampa del 6 agosto 2015, cioè dopo la scadenza ordinaria del pagamento delle imposte. Chi ha presentato Unico 2015, considerando gli importi più bassi, può inviare entro il 30 settembre 2016 il modello Unico 2015 integrativo a favore, per recuperare le minori imposte dovute a seguito dell’aumento dell’agevolazione.

 

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 6 luglio 2016

 

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