Autonomi, mora per i ritardi

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Via libera all’applicazione del tasso di interesse di mora dell’8% a tutti i lavoratori autonomi e non solo ai professionisti, alle imprese e alle Pubbliche amministrazioni. Il disegno di legge sui lavoratori autonomi , definitivamente approvato dal Senato, ha chiarito che le disposizioni relative agli interessi di mora, contenute nel decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231, si applicheranno, in quanto compatibili, anche alle transazioni commerciali tra lavoratori autonomi e imprese, tra lavoratori autonomi e amministrazioni pubbliche (articolo 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) o tra lavoratori autonomi, fatta salva l’applicazione di disposizioni più favorevoli. Il dubbio sull’applicazione delle regole che consentono l’applicazione automatica del tasso di mora dell’8%, derivava dal fatto che l’articolo 2, comma 1, lettera a), del Dlgs 231/2002, prevede che per «transazioni commerciali» si intendono i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo. Solo nella successiva lettera c) dello stesso articolo, invece, viene detto che per «imprenditore» si intende «ogni soggetto esercente un’attività economica organizzata o una libera professione», senza comprendere tutti i lavoratori autonomo di cui al titolo III del libro V del Codice civile, inclusi quelli disciplinati dell’articolo 2222 del Codice civile e non iscritti in albi o collegi. Quindi, ora non vi sono più dubbi circa l’applicazione delle regole cosiddette “europee” per gli interessi di mora a tutti i lavoratori autonomi (non imprenditori). Non sono interessati a questa disciplina i privati e gli enti associativi aventi scopo non economico (associazioni e fondazioni) nel momento in cui non svolgono attività d’impresa. In generale, quindi, per tutti i lavoratori autonomi (come creditori o come debitori), gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, come già accade per le obbligazioni pecuniarie, secondo le regole del Codice civile (tasso legale dello 0,1%). A differenza di queste ultime, però, la disciplina europea (tasso dell’8%) individua un termine «legale di pagamento» nei casi in cui gli accordi tra le parti non prevedano un «termine contrattuale» di scadenza. Infatti, gli interessi moratori decorrono, per legge, dopo 30 giorni dalla data: di ricevimento della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente; di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento ovvero «quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi»; dell’accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell’accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.

 

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 13 maggio 2017

 

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