Autofattura in xml solo per la regolarizzazione – E-Fattura 24

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Dal 1° gennaio 2019, l’unica «autofattura elettronica» in formato xml che può essere inviata al SdI è quella per la regolarizzazione delle fatture passive irregolari o non pervenute (articolo 6, comma 8, lettere a e b, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471; risposte 1.8 e 2.4 delle Entrate all’evento del Cndcec del 15 gennaio 2019 e risposta 39 a Telefisco 2019), versando la relativa Iva con il codice tributo 9399 («Regolarizzazione operazioni soggette ad IVA in caso di mancata o irregolare fatturazione») e trasmettendo un’autofattura elettronica al SdI.

Autofattura per la regolarizzazione

Le fatture emesse tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio italiano, con modalità diverse da quelle elettroniche (formato xml e tramite il SdI), si intendono non emesse e si applicano le sanzioni previste dall’articolo 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (in generale, dal 90% e al 180% dell’Iva relativa all’imponibile non correttamente documentato). Anche il cliente che non riceve la fattura elettronica viene colpito dalla sanzione del 100% dell’Iva (con eccezioni dal primo gennaio al 30 giugno 2019 o al 30 settembre 2019, per i mensili, come si dirà in seguito), con un minimo di 250 euro (articolo 6, comma 8, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471), a meno che non emetta, tramite il SdI, l’autofattura elettronica di regolarizzazione delle fatture passive irregolari o non pervenute (articolo 6, comma 8, lettere a e b, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471) entro il trentesimo giorno successivo ai 4 mesi successivi alla data di effettuazione dell’operazione (articolo 1, comma 6, decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127).

Dal primo gennaio 2019, anche la regolarizzazione delle fatture passive irregolari o non pervenute (articolo 6, comma 8, lettere a e b, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471), deve fare i conti con l’emissione dell’autofattura «elettronica» tramite il SdI.

In particolare, se il cessionario o il committente, soggetto passivo Iva, acquista beni o servizi, senza che sia stata emessa fattura entro il trentesimo giorno successivo ai 4 mesi successivi alla data di effettuazione dell’operazione, viene punito con una sanzione amministrativa del 100% dell’Iva (con eccezioni dal primo gennaio al 30 giugno 2019 o al 30 settembre 2019, per i mensili, come si dirà in seguito), con un minimo di 250 euro, a meno che non provveda a regolarizzare l’operazione entro lo stesso termine, versando la relativa Iva con il codice tributo 9399 («Regolarizzazione operazioni soggette ad IVA in caso di mancata o irregolare fatturazione») e trasmettendo un’autofattura elettronica al SdI. Nel campo «TipoDocumento» del file xml, deve indicare il codice TD20, «autofattura», e nelle «sezioni anagrafiche del cedente/prestatore e del cessionario/committente», deve riportare rispettivamente i dati del fornitore e i propri dati. Dunque, non deve più presentare l’autofattura in formato analogico all’ufficio locale delle Entrate (punto 6.4, provvedimento 30 aprile 2018), come faceva fino al 31 dicembre 2018.

L’Iva dell’autofattura, quindi, deve essere versata con il codice tributo 9399 e l’autofattura deve essere registrata, ai fini Iva, solo nel registro degli acquisti (detraendone l’imposta, che appunto viene pagata al di fuori della liquidazione Iva). Se, dopo la regolarizzazione, l’acquirente dovesse ricevere la fattura passiva da parte del fornitore, potrà comunque detrarre anche l’Iva in essa indicata, secondo le regole ordinarie (parere della Fondazione studi consulenti del lavoro del 19 luglio 2011, n. 14). Il contribuente non perde il diritto alla detrazione dell’Iva, anche se non provvede alla regolarizzazione nei termini. In questo caso, però, viene assoggettato alle sanzioni dell’articolo 6, comma 8, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Cassazione 16 maggio 2007, n. 11208).

Nei casi di ricezione di una fattura passiva irregolare, invece, il versamento della maggior imposta eventualmente dovuta e la trasmissione al SdI della suddetta autofattura dovranno essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo a quello della sua registrazione.

Regole di emissione della fattura fino al 30 giugno o al 30 settembre 2019

Fino al 30 giugno 2019 (ovvero al 30 settembre 2019 per i mensili), le regole sui termini di emissione della fattura sono immutate rispetto al 2018 (cioè la data della fattura è sempre quella di effettuazione operazione), anche se le sanzioni dell’articolo 1, comma 6, del decreto legge 5 agosto 2015, n. 127, non si applicano se la fattura immediata viene inviata al SdI in formato xml, entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell’Iva (mensile o trimestrale) ovvero si applicano con una riduzione dell’80%, se la fattura elettronica viene emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell’Iva del periodo successivo (articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo la modifica introdotta dall’articolo 10, decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119). Si ricorda che la liquidazione mensile viene effettuata entro il 16 (non il 15) del mese successivo a quello di riferimento (articolo 1 del dpr 23 marzo 1998, n. 100), mentre quella trimestrale entro il 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento (articolo 7, comma 1, lettera b), dpr 14 ottobre 1999, n. 542). In quest’ultimo caso, si ricorda che la liquidazione del secondo trimestre o quella di luglio (per i mensili) scade il 20 agosto 2019 e non il 16 agosto 2019.

Non sono colpiti dalle sanzioni nemmeno i cessionari e i committenti che detrarranno erroneamente l’Iva in assenza della fattura elettronica, a patto che quest’ultima sia emessa (anche avvalendosi della regolarizzazione, tramite autofattura) entro i termini della propria liquidazione periodica. La sanzione è ridotta al 20%, invece, se la suddetta regolarizzazione o se l’emissione della e-fattura viene effettuate entro il termine della propria liquidazione periodica successiva (relazione illustrativa al decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119).

La riduzione delle sanzioni al 20% riguarda solo quelle stabilite dall’articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e non quelle del 30% relative all’omesso versamento dell’Iva da parte del cedente, comunque, rivedibili (risposta delle Entrate a Telefisco 2019).

Data di emissione dell’autofattura

Vale anche per le autofatture la regola che dà rilevanza alla data di emissione della fattura differita e della nota di accredito (nel 2019 o nel 2018), per individuare se si è, rispettivamente, obbligati o meno ad emettere questi documenti in formato elettronico. Quindi, sono obbligatoriamente elettroniche tutte le autofatture emesse nel 2019, indipendentemente dal fatto che siano emesse per regolarizzare fatture passive che dovevano essere emesse dal proprio fornitore nel 2018.

 

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 18 aprile 2019

 

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