Auto aziendali, dal 1° luglio 2020 più tasse sui veicoli inquinanti

ArticoloIl Sole 24 OreNewsAuto aziendali, dal 1° luglio 2020 più tasse sui veicoli inquinanti

L’annunciata stretta sui fringe benefit dei veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti e amministratori di società ha ridotto la sua portata ed è stata circoscritta dalla versione della legge di Bilancio approvata definitivamente dal Parlamento ai soli contratti stipulati dal 1° luglio 2020 e per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 160 grammi per chilometro (g/Km di CO2).

Il nuovo meccanismo
In particolare, per le autovetture, gli autoveicoli per trasporto promiscuo (persone e cose), gli autocaravan – indicati nell’articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del Dlgs 285/1992 -, i motocicli e i ciclomotori, tutti di «nuova immatricolazione», con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a 60 grammi per chilometro (g/Km di CO2), concessi «in uso promiscuo» (personale e lavorativo) ai dipendenti o agli amministratori di società, con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, l’importo del fringe benefit da tassare (ad Irpef, addizionali e Inps) per l’uso privato del mezzo viene ridotto dall’attuale 30% al 25% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio determinato dall’Aci, che vengono elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al ministero dell’Economia e delle finanze, che provvede alla pubblicazione, entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d’imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente a titolo di noleggio del veicolo. Considerando che da luglio 2020, la percentuale di rilevanza per l’uso personale cambia in base all’inquinamento del veicolo, l’Aci dovrà aggiornare queste tabelle. Va ricordato che queste sono diverse rispetto a quelle da utilizzare per i rimborsi delle spese di trasferta per l’utilizzo dell’auto personale per motivi aziendali (le quali, peraltro, vengono aggiornate semestralmente). Questa percentuale, da calcolare sui 15mila chilometri per determinare forfettariamente l’uso personale da tassare, viene elevata dal 25% al 30% per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60 g/Km, ma non a 160 g/Km, al 40% (50% dal 2021) per quelli con valori di emissione superiori a 160 g/Km, ma non a 190 g/Km, e al 50% (60% dal 2021), per i veicoli che hanno valori di emissione di anidride carbonica superiori a 190 g/Km.

I contratti entro il 30 giugno
Per tutti i veicoli, con qualunque valore di emissione di anidride carbonica, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020, invece, resterà in vigore, anche successivamente al 1° luglio 2020, la disciplina prevista dall’articolo 51, comma 4, lettera a), del Tuir, vigente al 31 dicembre 2019, quindi, con una percentuale generalizzata del 30% sui 15mila chilometri.

La deducibilità dei costi Rimangono invariate, invece, le percentuali di «deducibilità dei costi sostenuti per i veicoli aziendali». In particolare, la deduzione dei costi effettivi sostenuti per l’autovettura (come ad esempio gli ammortamenti, il carburante e le manutenzioni), concessa in uso promiscuo per la maggior parte del periodo d’imposta ad un dipendente, è del 70% (e non del 100% fino a concorrenza del fringe benefit tassato e del 70% per l’eccedenza, per la circolare 18 giugno 2008, n. 47/E, risposta 5.1, in contrasto con la circolare dell’Istituto di ricerca dei dottori commercialisti 12 maggio 2008, n. 1/IR). Fino al 2012 era del 90% (periodo d’imposta in corso al 18 luglio 2012) e fino al 2006 (periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del 27 giugno 2007) l’intero importo tassato come fringe benefit era deducibile (articolo 164, comma 1, lettera b-bis, Tuir). In caso di assegnazione all’amministratore, invece, la deduzione dei costi è del 100%, nel limite del fringe benefit tassato (il quale è al netto dell’eventuale rimborso pagato dall’amministratore, comprensivo dell’Iva, circolare 23 dicembre 1997, n. 326/E, paragrafo 2.3.2.1 e risoluzione 7 marzo 2000, n. 25/E), mentre l’eccedenza è deducibile al 20% (circolari 10 febbraio 1998, n. 48/E, paragrafo 2.1.2.1 e 13 febbraio 1997, n. 37/E). 

La tassazione per dipendenti e datori di lavoro

  CONCESSE
AI DIPENDENTI
CONCESSE
AGLI AMMINISTRATORI
Importo
del compenso
in natura
(fringe benefit)
per l’imposizione fiscale
e previdenziale
Per i veicoli concessi in uso promiscuo
con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, il fringe benefit è pari al 25% del costo chilometrico delle tariffe Aci, per una percorrenza convenzionale di 15mila chilometri, al netto
degli ammontari eventualmente trattenuti
al dipendente o all’amministratore, comprensivi dell’Iva addebitata (circolare 23 dicembre 1997,
n. 326/E, paragrafo 2.3.2.1 e risoluzione 7 marzo 2000, n. 25/E) (articolo 51, comma 4, lettera a, Tuir), se i veicoli hanno valori di emissione
di anidride carbonica non superiori a 60 g/Km.
La percentuale si alza al 30%
se l’emissione di CO 2 è superiore a 60 g/Km e fino 160 g/Km, al 40% (50% dal 2021) se è superiore a 160 g/Km e fino 190 g/Km e al 50% (60% dal 2021), se è superiore a 190 g/Km. La percentuale resta, come ora del 30%, per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020
Deduzione
dei costi effettivi sostenuti
per l’autovettura
(quelli di bilancio, come ad esempio
gli ammortamenti,
il carburante
e le manutenzioni) concessa in uso promiscuo
Si deduce il 70%
dei costi,
se la concessione
in uso promiscuo
si manifesta per la maggior parte del periodo d'imposta, quindi, non il 100% fino a concorrenza
del fringe benefit tassato e il 70% per quelli che lo eccedono (circolare 18 giugno 2008, n. 47/E,
risposta 5.1,
in contrasto con la circolare dell’Istituto di ricerca dei dottori commercialisti 12 maggio 2008, n. 1/IR)
Si deduce il 100%
dei costi, nel limite
del fringe benefit tassato (il quale
è al netto dell’eventuale rimborso pagato dall’amministratore, comprensivo dell’Iva, circolare 23 dicembre 1997, n. 326/E, paragrafo 2.3.2.1
e risoluzione 7 marzo 2000, n. 25/E), mentre l’eccedenza è deducibile al 20% (circolari 10 febbraio 1998, n. 48/E, paragrafo 2.1.2.1 e 13 febbraio 1997, n. 37/E) (articolo 164, comma 1, lettera b-bis, Tuir)

 

 

Approfondimento dello Studio De Stefani all'articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 6 dicembre 2019