ArticoloIl Sole 24 OreNewsAuto aziendali, aggiornate le tariffe Aci

Via libera alle tariffe Aci dei costi chilometrici , suddivisi per tipologia di veicolo, ai fini della tassazione nel 2017 del fringe benefit nelle buste paga dei dipendenti. Sono state pubblicate ieri nella Gazzetta Ufficiale n. 298 (supplemento ordinario n. 58) le tariffe necessarie per calcolare forfettariamente il compenso in natura relativo all’utilizzo personale dei veicoli aziendali concessi in uso promiscuo ai dipendenti e ad amministratori. Le tabelle devono essere approvate dall’Aci entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicate al ministero delle Finanze, il quale le pubblica entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d’imposta successivo. La pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle tariffe applicabili per il 2016 era stata comunicata dalle Entrate il 15 dicembre 2015 (Gazzetta ufficiale n. 291/2015, supplemento ordinario n. 66). Per le autovetture, gli autoveicoli per trasporto promiscuo (persone e cose), gli autocaravan, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo (aziendale e personale), il valore del compenso in natura (per l’uso personale) da assoggettare a Irpef e ad addizionali è pari al 30% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15mila chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico desumibile dalle tabelle Aci, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente. Il fringe benefit da tassare viene ridotto del totale della fattura emessa dal datore (cioè al lordo dell’Iva), solo se quest’ultima è pagata nell’anno (non è sufficiente la semplice emissione del documento Iva). Se il corrispettivo annuo pagato dal dipendente (comprensivo dell’Iva) è pari o superiore al potenziale compenso in natura, il benefit viene azzerato e non viene assoggettato a contribuzione e a ritenute. Gli autoveicoli in uso promiscuo sono quelli messi a disposizione dal datore di lavoro al dipendente non soltanto per l’attività lavorativa, ma anche per fini personali. In sostanza, il veicolo, intestato a tutti gli effetti al datore di lavoro (azienda o professionista), viene lasciato in libero uso al dipendente anche fuori dall’orario di lavoro. Questo utilizzo personale viene considerato un compenso in natura e va quindi tassato. Per convenzione, si considera che l’auto percorra 15.000 chilometri all’anno e che una parte di questa percorrenza sia riferita a usi personali del dipendente. Questo utilizzo viene valorizzato tramite le tariffe elaborate dell’Aci. Nel cedolino del dipendente l’importo della retribuzione in natura non viene sommato a quello da pagare al lavoratore, ma è considerato ai fini del calcolo delle trattenute fiscali e previdenziali. La tassazione del fringe benefit deve avvenire con frequenza mensile, in quanto i sostituti d’imposta devono operare le ritenuta d’acconto sui compensi in natura in ciascun periodo di paga. Il periodo di paga costituisce un criterio pratico per la commisurazione dell’imposta da prelevare per quanto più possibile in coincidenza col momento di percezione del reddito, in vista della tassazione di conguaglio di fine anno o, se antecedente, di fine rapporto di lavoro. Considerando l’unificazione della base imponibile previdenziale e di quella fiscale apportata dal decreto legislativo n. 314/97, il metodo di valorizzazione della retribuzione in natura previsto dal Tuir si applica anche per determinare l’imponibile previdenziale.

 

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 23 dicembre 2016

 

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