Assegnazioni senza valore dei beni

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La dichiarazione dei redditi delle società di capitali da utilizzare per il 2016, modello Redditi SC 2017, disponibile in bozza da lunedì scorso, non risolve il problema delle società con periodo d’imposta a cavallo d’anno, che hanno effettuato l’assegnazione o la trasformazione agevolata nel periodo chiuso precedentemente al 31 dicembre 2016, le quali rischiano di non vedersi considerata perfezionata l’operazione, perché il modello Unico SC 2016 non consente l’inserimento del «valore dei beni» oggetto dell’operazione. Le operazioni Per le società di capitali che entro il 30 settembre 2016, ovvero dal primo ottobre 2016 al 31 dicembre 2016 (con proroga al 30 settembre 2017, introdotta dall’articolo 1, comma 565 della legge 232/2016), hanno assegnato o ceduto ai soci gli immobili e i beni mobili registrati (tutti non strumentali per destinazione) ovvero si sono trasformate in società semplici, beneficiando delle relative agevolazioni (articolo 1, commi da 115 a 120 della legge 208/2015), è stata introdotta la sezione XXII nel modello Redditi SC 2017. Anche per le operazioni che sono state effettuate dal primo ottobre 2016 al 31 dicembre 2016, la data in cui fare la verifica della sussistenza della qualità di socio della società resta il 30 settembre 2015. Il silenzio delle istruzioni Le istruzioni non dicono nulla relativamente alla problematica delle società con periodo d’imposta a cavallo dell’anno solare, che per il periodo in corso al 31 dicembre 2015 devono utilizzare obbligatoriamente il modello dichiarativo precedente, Unico SC 2016. Questo modello deve essere usato anche da quelle con periodo pari all’anno solare che hanno interrotto il 2016 (ad esempio, per un’operazione straordinaria, come la stessa trasformazione in società semplice). In Unico SC 2016, infatti, è possibile indicare, nel relativo rigo RQ85, solo l’importo dell’imposta sostitutiva da pagare, oltre che la «differenza tra il valore normale dei beni» e il «loro costo fiscalmente riconosciuto» (differenza, che non va inserita se negativa, ad esempio, in caso di valore catastale inferiore a quello contabile). La circolare 1° giugno 2016, n. 26/E (peraltro, successiva all’approvazione di Unico SC 2016), invece, ha chiarito che l’opzione per le assegnazioni o le trasformazioni agevolate «deve ritenersi perfezionata con l’indicazione in dichiarazione dei redditi dei valori dei beni» e della «relativa imposta sostitutiva». Quindi, questi soggetti sono impossibilitati a indicare i «valori dei beni» oggetto dell’operazione, con il rischio di vedersi considerata quest’ultima come non perfezionata. Questo problema interessa ancora di più le società di persone che nel 2016, dopo l’operazione agevolata, hanno spezzato il periodo d’imposta, ad esempio, perché sono state messe in liquidazione (nessun problema, invece, per quelle che si sono sciolte senza liquidazione, circolare 48/E/2002), le quali devono utilizzare (dopo le modifiche operate all’articolo 1 del Dpr 322/98 dall’articolo 17, comma 1, del Dlgs 175/2014) il modello Unico Sp 2016, che però non prevede alcuna sezione utilizzabile per dichiarare l’agevolazione (si veda Il Sole 24 Ore del 9 novembre 2016, del 2 e 18 gennaio 2017 e la Dre Piemonte n. 901-533/2016). Non rileva ai fini del perfezionamento dell’agevolazione, invece, l’omesso, insufficiente e/o tardivo versamento della relativa imposta sostitutiva entro il 30 novembre 2016 per il 60% e il 16 giugno 2017 per la restante parte ovvero, in caso di utilizzo della proroga, rispettivamente entro il 30 novembre 2017 e il 18 giugno 2018 (con il codice tributo 1836, ovvero 1837 per l’affrancamento delle eventuali riserve in sospensione d’imposta). Il valore normale dei beni immobili va riportato nella colonna 1 del rigo RQ82 (RQ83 per i beni mobili registrati), il costo fiscalmente riconosciuto nella colonna 2 e la loro differenza nella colonna 3. L’imposta sostitutiva dovuta va nel rigo RQ84. Le variazioni Tra le variazioni in aumento da indicare nel rigo RF31 del modello Redditi Sc 2017, va utilizzato il codice 51 per sterilizzare la minusvalenza, registrata a conto economico civilistico e non deducibile fiscalmente, che si genera per effetto dell’assegnazione dei beni diversi da quelli merce. Tra i “delta” in diminuzione (rigo RF55, codice 51), invece, va registrata l’eventuale plusvalenza (non tassata) generata a seguito della suddetta operazione.

PERFEZIONAMENTO DELL’ASSEGNAZIONE Le istruzioni ai modelli Redditi SC 2017 (come quelle per le società di persone, Redditi SP 2017) hanno confermato che l’esercizio dell’opzione per l’assegnazione o la trasformazione agevolata

«deve ritenersi perfezionato con l’indicazione in dichiarazione dei redditi dei valori dei beni assegnati e della relativa imposta sostitutiva» (circolare n. 26/E/2016)

NUOVO CALENDARIO Le istruzioni generali al modello delle società di capitali sono state aggiornate anche con il nuovo calendario dei pagamenti delle imposte calcolate nella dichiarazione dei redditi. Da quest’anno, infatti, vi saranno 14 giorni in più per i versamenti, in quanto la scadenza principale sarà il 30 giugno 2017 (31 luglio 2017,

con lo 0,4% in più)

RATEIZZAZIONE Per i soggetti Ires, la scadenza ordinaria sarà l’ultimo giorno (non più il giorno 16) del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. Conseguentemente, in caso di rateizzazione si avrà una rata in meno. Dopo la prima rata del 30 giugno (nel 2016, era il 16 giugno), la rate successive saranno il 17 luglio, il 21 agosto,

il 18 settembre, il 16 ottobre e il 16 novembre (6 rate al posto

delle 7 del 2016)

 

 

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 19 gennaio 2017

 

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