Assegnazione o cessione di immobili – Trasformazioni, decide l’atto notarile. Rileva solo la data della delibera, non quella dell’iscrizione al registro delle imprese

ArticoloIl Sole 24 OreNewsAssegnazione o cessione di immobili – Trasformazioni, decide l’atto notarile. Rileva solo la data della delibera, non quella dell’iscrizione al registro delle imprese

Corsa contro il tempo per “effettuare” entro venerdì 30 settembre 2016, le delibere e gli “atti di assegnazione” dei beni ai soci, oltre che per deliberare gli “atti di trasformazione” agevolata in società semplice o per stipulare le cessioni agevolate. Anche se tra le ipotesi allo studio per la prossima legge di Bilancio c’è una riapertura con effetto «retroattivo» già a partire dal 1° ottobre 2016 (si veda a pagina 4). Per il pagamento delle eventuali imposte sostitutive, invece, c’è tempo fino al 30 novembre 2016, per il primo 60% (il restante 40% va versato entro il 16 giugno 2017). La circolare 26/E/2016, paragrafo 3, ha precisato che il «momento dell’assegnazione deve essere individuato in quello in cui l’atto viene effettuato e non in quello della delibera che dispone l’assegnazione medesima». Entro il 30 settembre, quindi, è necessario anche dare esecuzione all’eventuale precedente delibera assemblare o dell’organo amministrativo (ad esempio, quando quest’ultimo è stato delegato a gestire il recesso dei soci, in base all’articolo 2365, comma 2, del Codice Civile, tramite la stipula del passaggio di proprietà dei beni assegnati ai soci. Può capitare, infatti, che l’atto di assegnazione vero e proprio (praticamente, il passaggio di proprietà del bene immobile) non sia la “delibera che dispone l’assegnazione medesima”, ma sia un atto successivo o comunque separato. Per le riduzioni di capitale sociale esuberante, ad esempio, l’effettuazione della delibera non è sufficiente per ottenere i benefici fiscali dell’assegnazione, in quanto questa deve anche essere “eseguita” entro il 30 settembre, previa attesa dei 90 giorni (tre mesi per le società di persone) successivi alla sua iscrizione, senza opposizioni dei debitori. Per la circolare, quindi, ai fini dell’individuazione del «momento dell’assegnazione», rileva l’effettuazione «dell’atto d’assegnazione». Ai fini dell’agevolazione, pertanto, il momento rilevante non dipende dalle successive iscrizioni al registro delle imprese delle delibere di assegnazione. Questa regola vale anche per le trasformazioni agevolate in società semplici. In generale, per le trasformazioni di una società di capitali in società di persone non è rinvenibile nella normativa civilistica e fiscale la data di decorrenza dei relativi effetti. Si potrebbe far riferimento all’articolo 2500 del Codice civile, secondo il quale la trasformazione decorre «dall’ultimo degli adempimenti pubblicitari» previsti dalla norma, ma questo articolo riguarda solo i passaggi da società di persone a capitali, quindi, non è praticabile per la trasformazione in società semplice. In generale, qualunque «deliberazione di modifica» dello statuto «non produce effetti se non dopo l’iscrizione» della stessa presso il registro delle imprese (articolo 2436, comma 5, Codice civile). Ricevuto dal notaio l’atto, l’ufficio del Registro delle imprese lo iscrive «senza indugio e comunque entro il termine» di cinque giorni dalla data di protocollazione (articolo 11, comma 8, Dpr 7 dicembre 1995, n. 581). Quindi, anche se il notaio deposita il verbale il giorno stesso in cui avviene la delibera, non è detto che l’iscrizione avvenga lo stesso giorno, perché l’ufficio del registro delle imprese ha tempo cinque giorni dalla protocollazione e, a volte, anche questo termine non viene rispettato. Tuttavia un termine perentorio posto a carico del contribuente, ai fini dell’agevolazione, deve essere rispettato sulla base del comportamento del contribuente, individuabile dall’effettuazione dell’atto, come dice la circolare delle Entrate 26/E/2016, paragrafo 3, e non può dipendere dalla condotta di terzi (cioè dal Registro delle imprese). Una conferma che il momento rilevante per l’agevolazione è la data della “delibera della trasformazione” e non quella della sua iscrizione al Registro delle imprese è contenuta anche nell’articolo 13, comma 1, della legge 28/99, il quale ha riaperto i termini, scaduti il 1° settembre 1998, della prima norma agevolativa, contenuta nell’articolo 29, delle legge n. 449/97, «dal 2 settembre 1998 al 30 giugno 1999». In quella sede, per individuare le trasformazioni agevolate con la prima norma (scadente il 1° settembre 1998) da quelle agevolate con la riapertura dei termini, si è parlato di “trasformazioni deliberate” e non di trasformazioni con delibera iscritta al registro delle imprese. Va detto che il nuovo articolo 1, comma 115 della legge 208/15, nella parte relativa alle trasformazioni è identico alla stessa parte dell’articolo 29, legge 449/97, quindi, le interpretazioni sono le stesse. La scadenza del 30 settembre, altro non è che la riapertura dei termini della norma del 1997. In definitiva, il rispetto della scadenza del 30 settembre 2016, è soddisfatto, in tutti i casi, con la “stipula” entro questa data dei relativi atti notarili ovvero del verbale di assemblea straordinaria per le società di capitali o dell’atto notarile che formalizza la decisione dei soci per quelle di persone, a prescindere dai successivi adempimenti pubblicitari.

 

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 28 settembre 2016

 

Richiedi una consulenza personalizzata