Assegnazione di beni ai soci – Unico 2016 anche per società di persone

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La problematica dell’utilizzo del modello relativo al periodo d’imposta 2015 (Unico 2016) per dichiarare le assegnazioni del 2016 riguarda anche le società di persone che nel 2016, dopo l’operazione agevolata, hanno spezzato il periodo d’imposta, ad esempio, perché sono state messe in liquidazione. Nessun problema, invece, per quelle che si sono sciolte senza liquidazione (circolare 48/E/2002) ovvero per quelle che hanno beneficiato della trasformazione agevolata in società semplice. Messa in liquidazione Se dopo l’assegnazione, una sas o una snc è stata messa in liquidazione, deve usare il modello Unico SP 2016 per dichiarare il periodo precedente alla messa in liquidazione. Questo modello, però, non prevede alcuna sezione utilizzabile per dichiarare l’assegnazione. Le istruzioni al modello Redditi SP 2017 (come quelle per le società di capitali, Redditi SC 2017), peraltro, hanno confermato che l’esercizio dell’opzione per l’assegnazione o la trasformazione agevolata «deve ritenersi perfezionato con l’indicazione in dichiarazione dei redditi dei valori dei beni assegnati e della relativa imposta sostitutiva» (circolare 1° giugno 2016, numero 26/E). Secondo le Entrate, invece, l’omesso, insufficiente e/o tardivo versamento della relativa imposta sostitutiva entro il 30 novembre 2016 per il 60% e il 16 giugno 2017 per la restante parte ovvero, in caso di utilizzo della proroga, rispettivamente entro il 30 novembre 2017 e il 18 giugno 2018 (con il codice tributo 1836, ovvero 1837 per l’affrancamento delle eventuali riserve in sospensione d’imposta) «non rileva ai fini del perfezionamento» dell’agevolazione (circolare 1° giugno 2016, numero 26/E). Trasformazioni Non vi sono problemi, invece, per le trasformazioni agevolate da società di persone a società semplici. Sul tema è intervenuta la risoluzione della Dre Piemonte 901-533/2016, che ha ricordato che solo per le trasformazioni da una società soggetta all’Ires in società non soggetta a tale imposta, o viceversa, deve essere utilizzato il “vecchio” modello, da inviarsi entro l’ultimo giorno del nono mese successivo alla data di effetto della trasformazione (articolo 5-bis, Dpr 22 luglio 1998, numero 322), per dichiarare il reddito del periodo compreso tra l’inizio del periodo di imposta e la data in cui ha effetto la trasformazione (articolo 170, comma 2, Tuir). Quindi, nel caso di trasformazione da una società di persone in una società semplice deve essere presentata un’unica dichiarazione dei redditi per l’intero esercizio 2016, utilizzando il nuovo modello Redditi SP 2017, nel quale è prevista l’apposita nuova sezione XXII, nel quadro RQ. Dovrà compilare il quadro RF o RG per il reddito di impresa prodotto nel periodo tra il 1° gennaio 2016 e la data in cui ha effetto la trasformazione, i quadri relativi ai redditi fondiari, di lavoro autonomo, di capitale, diversi e di partecipazione in altre società semplici, prodotti nel periodo post trasformazione, e il prospetto relativo all’assegnazione o alla cessione dei beni ai soci o trasformazione agevolata in società semplice.

 

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 15 marzo 2017

 

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