Assegnazione di beni ai soci – Per le «frazioni» dell’anno si usa il modello del 2015

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Per le società di capitali che devono dichiarare l’assegnazione o la trasformazione agevolata nel modello di dichiarazione dei redditi relativo al 2015, Unico SC 2016 (non in Redditi SC 2017), perché ad esempio con periodo d’imposta a cavallo d’anno, non è possibile inserire, nel relativo rigo RQ85, il «valore dei beni» oggetto dell’operazione, come viene richiesto dalla circolare 1° giugno 2016, numero 26/E. Per le Entrate, infatti, «l’opzione» per le assegnazioni o le trasformazioni agevolate si ritiene «perfezionata con l’indicazione in dichiarazione dei redditi dei valori dei beni» e della «relativa imposta sostitutiva». Redditi 2017, relativo al 2016 Per le società che entro il 30 settembre 2016 (cioè dal primo ottobre 2016 al 31 dicembre 2016, grazie alla proroga al 30 settembre 2017, introdotta, con effetto retroattivo al primo ottobre 2016, dall’articolo 1, comma 565, legge 232/2016), hanno assegnato o ceduto ai soci gli immobili e i beni mobili registrati (tutti non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa, neanche per destinazione) cioè si sono trasformate in società semplici, beneficiando delle relative agevolazioni previste dall’articolo 1, commi da 115 a 120, legge 208/2015, è stata introdotta la nuova sezione XXII nei modelli Redditi SP e SC 2017, relativi al 2016. Anche per le operazioni che sono state effettuate dal primo ottobre 2016 al 31 dicembre 2016, la data in cui fare la verifica della sussistenza della qualità di socio della società resta il 30 settembre 2015. La percentuale di partecipazione del socio, della quale occorre tenere conto ai fini dell’assegnazione, è quella esistente alla data dell’assegnazione medesima e non quella alla data del 30 settembre 2015 (data di verifica della loro iscrizione nel libro dei soci). Inoltre, non è necessario rispettare l’ininterrotto possesso della partecipazione dalla data del 30 settembre 2015 alla data dell’assegnazione al socio (circolare 21 maggio 1999, numero 112/E e circolare 13 maggio 2002, numero 40/E, paragrafo 1.4.1). Nel modello Redditi 2017, relativo al 2016, il valore normale dei beni immobili va riportato cumulativamente (non per singolo bene) nella colonna 1 del rigo RQ82 (RQ83 per i beni mobili registrati), il relativo «costo fiscalmente riconosciuto» nella colonna 2 e la loro differenza, cioè la base imponibile per l’imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se società di comodo in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello dell’operazione) nella colonna 3. Questo importo va indicato anche se di valore negativo. L’imposta sostitutiva complessivamente dovuta va calcolata nel rigo RQ84, mentre l’affrancamento delle riserve in sospensione d’imposta (13%) va determinato nel rigo RQ85. Tra le variazioni in aumento da indicare nel rigo RF31 del modello Redditi 2017, poi, va utilizzato il codice 51 per sterilizzare la minusvalenza, registrata a conto economico civilistico e non deducibile fiscalmente, che si genera per effetto dell’assegnazione dei beni diversi da quelli merce. Tra i “delta” in diminuzione (rigo RF55, codice 51), invece, va registrata l’eventuale plusvalenza (non tassata) generata a seguito della suddetta operazione. Unico SC 2016, relativo al 2015 Relativamente alle società di capitali, le istruzioni a Redditi SC 2017, per il 2016, non dicono nulla relativamente alla problematica delle società con periodo d’imposta a cavallo dell’anno solare, che per il periodo in corso al 31 dicembre 2015 devono utilizzare obbligatoriamente il modello dichiarativo precedente (Unico SC 2016). Questo modello deve essere usato anche da quelle con periodo pari all’anno solare che hanno interrotto il 2016 (ad esempio, per un’operazione straordinaria, come la stessa trasformazione di società di capitali in società semplice). In Unico SC 2016, infatti, è possibile indicare, nel relativo rigo RQ85, solo l’importo dell’imposta sostitutiva che deve essere pagata, oltre che la “differenza tra il valore normale dei beni” e il “loro costo fiscalmente riconosciuto” (differenza, che non va inserita se negativa). Secondo la circolare 1° giugno 2016, numero 26/E (peraltro, successiva all’approvazione di Unico SC 2016), però, «l’opzione» per le assegnazioni o le trasformazioni agevolate «deve ritenersi perfezionata con l’indicazione in dichiarazione dei redditi dei valori dei beni» e della «relativa imposta sostitutiva». Quindi, le società di capitali sono impossibilitate a indicare i «valori dei beni» oggetto dell’operazione, con il rischio di vedersi considerata quest’ultima come non perfezionata.

 

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 15 marzo 2017

 

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