ArticoloIl Sole 24 OreNewsArtigiani e commercianti alla verifica dei contributi

Per le imprese e le società soggette agli studi di settore, sono stati prorogati dal 16 giugno al 6 luglio 2016 anche i versamenti eccedenti i minimali dei contributi previdenziali Inps , artigiani o commercianti, dovuti dall’ imprenditore o dai soci lavoratori . Attenzione, però, che per i soci di Srl non in trasparenza fiscale, la proroga vale solo per questi contributi Inps e non anche per le altre imposte di Unico, come l’Irpef, le addizionali, eccetera, che dovevano essere pagate entro la scadenza ordinaria del 16 giugno 2016 (18 luglio con la maggiorazione dello 0,4%). Quest’anno, poi, per la determinazione della base imponibile Inps per artigiani e commercianti , vanno valutate attentamente le due sentenze della Corte di Appello dell’Aquila del 25 giugno 2015, la n. 752 e la n. 774 (identiche nel contenuto), che hanno sostenuto (contrariamente a quanto detto dall’Inps nelle circolari 16 luglio 2001, n. 140 e 12 giugno 2003, n. 102), che al reddito dell’impresa, per cui si è iscritti nella relativa gestione previdenziale, non va sommata la quota di reddito maturato nell’anno dalle Srl in cui si partecipa come soci (si veda Il Sole 24 Ore del 11 luglio 2015 e Il quotidiano del Fisco del Lavoro del 17 luglio 2015). Se si sceglie di adeguarsi a questa interpretazione, si ritiene, comunque, che l’esclusione sia possibile solo per le Srl senza trasparenza fiscale.

Sentenze :Secondo le due sentenze citate, siccome l’articolo 3-bis, comma 1, Dl 19 settembre 1992, n. 384, prevede che dal 1993 i contributi artigiani e commercianti debbano essere calcolati sulla «totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini Irpef», questa base imponibile previdenziale è costituita, non solo dalla quota di reddito derivante dall’impresa (artigiana o commerciante) che costituisce l’origine dell’iscrizione alla relativa gestione (impresa individuale, coniugale o familiare, Snc, Sas o Srl, per le quali si svolge l’attività lavorativa prevalente), ma anche dalla quota di tutti gli altri redditi d’impresa derivanti da ditte individuali, coniugale o familiare (come titolare o coadiuvante) o da Sas o Snc (si ritiene anche da Srl trasparenti), indipendentemente dal fatto che si lavori o meno in queste imprese o che si tratti di aziende industriali (per le quali non vi è alcuna gestione previdenziale per i soci). Per l’articolo 6 del Tuir, infatti, tutti questi redditi sono considerati “redditi d’impresa” (articolo 55, comma 1, Tuir), a differenza di quelli derivanti dalle Srl (si ritiene solo quelle non trasparenti), che sono redditi di capitale (articolo 44, Tuir), quindi, sono esclusi dalla base imponibile Inps, a meno che non si tratti di società artigiane o commerciali per le quali si lavora prevalentemente e, a causa di queste, si è obbligati all’iscrizione alla relativa gestione previdenziale. Al reddito d’impresa che dà titolo all’iscrizione, quindi, vanno sommati tutti i redditi di partecipazione indicati nel quadro H del modello Unico PF, come quelli dichiarati dai collaboratori familiari o dai soci di Snc o Sas (si ritiene anche di Srl trasparenti), oltre che quelli dell’eventuale propria ditta individuale.

Inps: Secondo l’Inps, invece, la base imponibile previdenziale di artigiani e commercianti è costituita, oltre che dal reddito derivante dall’azienda per cui si è iscritti, anche dalla quota di reddito d’impresa derivante dalla partecipazione societaria di qualunque Srl, anche senza trasparenza (circolare Inps 16 luglio 2001, n. 140). La mancata applicazione di questa regola può comportare anche la revoca della pensione di anzianità, come hanno rischiato i contribuenti dei casi trattati dalle due sentenze della Corte di Appello dell’Aquila. Nell’interpretazione dell’Inps, però, non vengono distinti i redditi di impresa (cioè derivanti da partecipazione a società di persone di natura commerciale) da quelli di capitale (cioè derivanti da partecipazione a società di capitali con personalità giuridica). Secondo l’elencazione dei redditi contenuta nell’articolo 6, comma 1, del Tuir, invece, è chiaro che i «redditi di capitale» (articolo 44) sono diversi da quelli «d’impresa» (articolo 55), quindi, i primi non possono essere ricompresi nei secondi. Per le due sentenze di merito citate, nei casi di partecipazioni in ditte o società che non sono il motivo dell’iscrizione alla gestione commercianti e artigiani Inps, l’articolo 3-bis, comma 1, Dl n. 384/1992, prevede l’inclusione nella base imponibile Inps solo dei redditi qualificabili come «redditi di impresa», in base all’articolo 6, Tuir, come, ad esempio, quelli della ditta individuale, anche familiare o coniugale, o quelli di partecipazione in Snc o Sas, da dichiarare per trasparenza nel quadro H del modello Unico PF del socio. Invece, non vanno inclusi anche i redditi delle Srl senza trasparenza, che sono classificati dal Tuir tra quelli di «capitale», a patto che queste partecipazioni non siano il motivo dell’iscrizione alla gestione Inps. Il «rapporto previdenziale non può prescindere, per definizione, dalla sussistenza di un’attività, di lavoro dipendente o autonomo, che giustifichi la tutela corrispondente, atteso che, diversamente ragionando, ogni conferimento di capitali in società esercente attività di impresa dovrebbe comportare l’inserimento del reddito corrispondente nell’imponibile contributivo». Naturalmente, se un soggetto è iscritto ad una delle due gestioni, artigiani o commercianti, grazie al lavoro prevalente svolto come socio lavoratore in una Srl non trasparente deve includere la quota dell’utile di questa società, nell’anno della maturazione, nella base imponibile Inps Ivs. Inoltre, se è anche socio di una Snc o Sas (dove non lavora o lavora in modo non prevalente), deve cumulare tutti questi redditi, ai fini della compilazione del quadro RR del modello Unico PF.

Srl trasparenti:Né le sentenze della Corte d’Appello dell’Aquila, né la circolare dell’Inps, trattano il caso delle partecipazioni in Srl trasparenti. Dovrà essere chiarito se si tratta di redditi di capitale o di impresa, per capire se i relativi redditi rileveranno ai fini contributivi nel caso in cui non siano il motivo dell’iscrizione. Si ritiene, comunque, che per le Srl trasparenti si debbano seguire le regole delle Snc o Sas (reddito d’impresa) e aggiungere le relative quote di reddito nella base imponibile Inps Ivs, nell’anno di maturazione, anche nel caso in cui l’iscrizione all’Inps non derivi dall’eventuale lavoro prestato presso queste società.

 

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 17 giugno 2016

 

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