Anche le spese per la dermopigmentazione della pelle sono detraibili al 19% dall’Irpef

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Ecco tutti i chiarimenti della circolare 6 maggio 2016, n. 18/E, relativi alle spese mediche detraibili al 19% dall’Irpef:

  • le spese per le prestazioni di dermopigmentazione sono detraibili al 19% dall’Irpef, se il contribuente possiede “una certificazione medica che attesti che l’intervento di dermopigmentazione è finalizzato a correggere l’effetto anche secondario della patologia sofferta” e se contemporaneamente la fattura è “rilasciata da una struttura sanitaria autorizzata e dalla stessa o da altra documentazione” risulta “che la prestazione è resa per mezzo di personale medico”. Questo intervento, “anche se non eseguito per finalità di cura, è volto a correggere almeno in parte una condizione secondaria alla malattia e ad alleggerire il suo impatto psicologico”, quindi, secondo il Ministero della Salute “può essere ricondotto ad un intervento medico-sanitario, a condizione che sia eseguito da personale medico presso strutture sanitarie provviste della regolare autorizzazione” (risposta 1.1);
  • in linea con quanto già precisato sulla crioconservazione degli ovociti (circolare n. 17/E/ 2015, paragrafo 1.3), anche le “spese per prestazioni di crioconservazione degli embrioni rientrino tra le spese sanitarie”, detraibili al 19% dall’Irpef, a patto che siano effettuate “nell’ambito di un percorso di procreazione medicalmente assistita con finalità di cura o di preservazione della fertilità dell’individuo, maschio o femmina, e in tutti i casi in cui vi sia un rischio importante di perderla: patologie tumorali, chemioterapia e radioterapia, patologie immuni, urologiche e ginecologiche”. Vanno documentate con la “fattura emessa da un centro rientrante fra quelli autorizzati per la procreazione medicalmente assistita” (risposta 1.2);
  • sono detraibili anche le “prestazioni di crioconservazione degli ovociti e degli embrioni effettuate all’estero”, se sono “eseguite per le finalità consentite in Italia e attestate da una struttura estera specificamente autorizzata ovvero da un medico specializzato italiano”. La documentazione relativa alle spese sostenute deve “essere rilasciata da una struttura di procreazione medicalmente assistita autorizzata dall’Autorità competente del Paese estero secondo le normative vigenti”. Se è in lingua straniera, “va corredata da una traduzione in italiano”; se è redatta in inglese, francese, tedesco o spagnolo, la traduzione può essere eseguita anche “a cura del contribuente e da lui sottoscritta” (risposta 1.3);
  • anche le “spese sostenute per il trattamento di iniezione intracitoplasmatica dello spermatozoo (ICSI), nell’ambito di un percorso di procreazione medicalmente assistita (PMA), effettuato all’estero sono ammesse in detrazione” al 19% dall’Irpef. Le norme di riferimento sono la Legge n. 40/2004, istituita al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità, e il decreto del Ministro della Salute 1° luglio 2015. Ai fini della detrazione, serve la documentazione “rilasciata da una struttura di procreazione medicalmente assistita autorizzata dall’Autorità competente del Paese estero”. Da questa documentazione, ovvero da una dichiarazione di un medico specializzato italiano, deve “risultare che la prestazione è conforme ai trattamenti consentiti dalla normativa italiana” (risposta 1.4).

 

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 7 maggio 2016

 

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