Anche la fattura «last minute» nel calcolo se l’Iva è esigible

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IL QUESITO

Come cambia il calcolo delle liquidazioni con le modifiche alla detrazione Iva?

L’Iva delle fatture relative a operazioni “effettuate” a novembre 2018, datate novembre 2018 (o dal 1° novembre al 15 dicembre 2018, se differite), potrà essere detratta nella liquidazione Iva di novembre 2018, da effettuare entro il 17 dicembre 2018 (il 16 è una domenica), anche se saranno ricevute dal cessionario o dal committente dal 1° al 15 dicembre 2018. Quest’agevolazione è in vigore dal 24 ottobre 2018, grazie alla modifica dell’articolo 1, comma 1, del Dpr 100/1998, attuata dall’articolo 14, comma 1, del Dl 119/2018 (ora in conversione). Senza questa modifica, l’Iva di queste fatture sarebbe dovuta rientrare nella liquidazione Iva del mese di dicembre 2018.

Fatture entro il 15 dicembre

Entro il giorno 16 di ciascun mese, il soggetto Iva effettua la liquidazione dell’imposta esigibile nel mese precedente, come differenza tra l’Iva a debito delle fatture emesse e dei corrispettivi e l’Iva a credito, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni e ai servizi acquistati, «sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso». Dal 24 ottobre 2018, però, in questa liquidazione, può essere detratta anche l’Iva «relativa ai documenti di acquisto, ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente» (articolo 1, comma 1, del Dpr 100/1998). Quindi, viene integrata, pro contribuente, la regola introdotta dalla circolare 1/E/2018 per cui il diritto alla detrazione dell’Iva relativa ai beni e servizi acquistati o importati è subordinato a un duplice requisito:

l’Iva deve essere «esigibile», quindi, nei casi di esigibilità immediata, l’operazione deve essere effettuata (articolo 6 del Dpr 633/1972); deve essere rispettato il «presupposto formale del possesso di una valida fattura d’acquisto».

Questa regola è stata integrata in quanto, una volta che sono rispettati questi due requisiti, l’Iva delle fatture passive può essere detratta, non più nel mese in cui si avverano le due condizioni, ma in quello in cui l’Iva è diventata «esigibile», a patto che il documento della fattura arrivi entro il giorno precedente a quello di scadenza della liquidazione dell’Iva di quel mese. Quindi, ad esempio, la fattura emessa nel mese di novembre 2018, deve arrivare entro il 15 dicembre 2018, per consentire la detrazione della relativa Iva nella liquidazione di novembre 2018, da effettuare entro il 17 dicembre 2018 .

Trimestrali

Anche se la norma non lo dice, si ritiene che questa regola valga anche per i contribuenti che hanno optato per la liquidazione Iva trimestrale dell’articolo 7, comma 1, lettera b), del Dpr 542/1999, per i quali, quindi, l’Iva si dovrebbe detrarre nel trimestre di esigibilità della stessa (cioè di effettuazione dell’operazione, in caso di esigibilità immediata), anche se la fattura perviene entro il 15 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento.

Dal 2019:

Questa regola si applicherà anche il prossimo anno, in quanto nonostante vi sia il trasferimento telematico (quindi, immediato) dei file Xml, non è esclusa la ricezione di una fattura nei giorni successivi rispetto alla data di emissione indicata nel documento ovvero rispetto alla data di invio (ad esempio, perché senza indirizzo telematico del destinatario, dove la ricezione si ha solo con la presa visione del file in Fisconline o Entratel, da parte del destinatario). Quindi, per una «fattura elettronica di acquisto che riporta la data», ad esempio, del 30 gennaio 2019, ricevuta, tramite il Sistema di interscambio (Sdi), il 1° febbraio 2019, il diritto alla detrazione della relativa Iva potrà essere esercitato nella liquidazione di gennaio 2019 (risposta delle Entrate del 15 novembre 2018).

Fatture a cavallo d’anno

Questa agevolazione, che consente di detrarre l’Iva nel mese di esigibilità anche per le fatture ricevute entro il 15 del mese successivo, però, non si applica ai «documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente». Quindi, non varrà, ad esempio, per le fatture del 2018 che si riceveranno nel 2019. Questa regola è in linea con l’articolo 19, comma 1, del Dpr 633/1972, secondo il quale il diritto alla detrazione può essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto e alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo (ad esempio, con lo stesso pro rata di detraibilità).

data dell’esigibilità dell’iva, data della fattura
e data di ricezione della fattura
mese della liquidazione,
in cui l’iva viene detratta
OPERAZIONE CON IVA ESIGIBILE A NOVEMBRE 2018
– Data della fattura: novembre 2018
– Data di ricezione della fattura: novembre 2018
L’Iva viene detratta nella liquidazione di novembre 2018 (o del IV trimestre 2018, per i trimestrali)
– Data della fattura: novembre 2018
– Data di ricezione della fattura: dal 1° al 15 dicembre 2018
L’Iva viene detratta nella liquidazione di novembre 2018 (o del IV trimestre 2018, per i trimestrali)
– Data della fattura: novembre 2018
– Data di ricezione della fattura: dal 16 al 31 dicembre 2018
L’Iva viene detratta nella liquidazione di dicembre
2018
 (o del IV trimestre 2018, per i trimestrali)
– Data della fattura: novembre 2018
– Data di ricezione della fattura: da gennaio a dicembre 2019
L’Iva viene detratta da gennaio a dicembre 2019
(dopo la ricezione), nella liquidazione del mese
o trimestre di registrazione
 (2019)
– Data della fattura: dal 1° al 15 dicembre 2018
– Data di ricezione della fattura: dal 1° al 15 dicembre 2018
L’Iva viene detratta nella liquidazione di novembre 2018 (o del IV trimestre 2018, per i trimestrali)
– Data della fattura: dal 1° al 15 dicembre 2018
– Data di ricezione della fattura: dal 16 al 31 dicembre 2018
L’Iva viene detratta nella liquidazione di dicembre
2018
 (o del IV trimestre 2018, per i trimestrali)
– Data della fattura: dal 1° al 15 dicembre 2018
– Data di ricezione della fattura: da gennaio a dicembre 2019
L’Iva viene detratta da gennaio a dicembre 2019
(dopo la ricezione), con Iva nella liquidazione del mese
o trimestre di registrazione
 (2019)
OPERAZIONE CON IVA ESIGIBILE A MARZO 2019
– Data della fattura: marzo 2019
– Data di ricezione della fattura: marzo 2019
L’Iva viene detratta nella liquidazione di marzo
2019
 (o del I trimestre 2019, per i trimestrali)
– Data della fattura: marzo 2019
– Data di ricezione della fattura: dal 1° al 15 aprile 2019
L’Iva viene detratta nella liquidazione di marzo
2019
 (o del I trimestre 2019, per i trimestrali)
– Data della fattura: marzo 2019
– Data di ricezione della fattura: dal 16 al 31 aprile 2019
L’Iva viene detratta nella liquidazione di aprile 2019
(o del I trimestre 2019, per i trimestrali)
– Data della fattura: marzo 2019
– Data di ricezione della fattura: dal 1° al 15 maggio 2019
L’Iva viene detratta nella liquidazione di maggio 2019
(o del I trimestre 2019, per i trimestrali)
– Data della fattura: marzo 2019
– Data di ricezione della fattura: dal 16 al 31 maggio 2019
L’Iva viene detratta nella liquidazione di maggio 2019
(o del II trimestre 2019, per i trimestrali)
– Data della fattura: marzo 2019
– Data di ricezione della fattura: da giugno a dicembre 2019
L’Iva viene detratta da giugno a dicembre 2019
(dopo la ricezione), nella liquidazione del mese
o trimestre di registrazione
 (2019)
– Data della fattura: marzo 2019
– Data di ricezione della fattura: da gennaio a dicembre 2020
L’Iva viene detratta da gennaio a dicembre 2020
(dopo la ricezione), nella liquidazione del mese
o trimestre di registrazione
 (2020)

 

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 5 dicembre 2018

 

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