Alla cassa per l’ultimo acconto prima della stretta

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Non si applica al pagamento della seconda rata degli acconti per il 2019, in scadenza oggi, la stretta introdotta dall’articolo 3, del Dl 124/2019. È solo dal 2020, infatti, che la compensazione orizzontale in F24 dei crediti relativi a imposte dirette e sostitutive riferite al 2019 – per importi superiori a 5.000 euro annui – sarà possibile «a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione» da cui il credito emerge (articolo 17, comma 1, del Dlgs 241/1997). Lo stesso vale per l’obbligo, imposto anche ai soggetti non titolari di partita Iva (in aggiunta agli altri), di utilizzare i modelli F24 dei servizi telematici dell’agenzia delle Entrate, anche per le compensazioni con saldo diverso da zero, in aggiunta a quelle con saldo pari a zero (ora applicabili). Privati e F24 allo sportello Dal 3 dicembre 2016, le persone fisiche, senza partita Iva possono presentarsi direttamente agli sportelli bancari, postali o di Agenzia Riscossione, per pagare – con contanti, con assegni, con vaglia, con bancomat, con postamat e/o con addebito nel proprio conto corrente – i modelli di pagamento F24 cartacei, di qualunque importo (anche superiori a 1.000 euro), a patto che non contengano alcuna compensazione con altri crediti tributari o contributivi. I titolari di partita Iva, invece, devono usare i modelli F24 telematici per tutti i pagamenti (articolo 37, commi 49 e 49-bis, Dl 223/2006). Compensazioni dei privati A partire dal 1° ottobre 2014, i contribuenti senza partita Iva, che vogliono pagare le imposte e i contributi previdenziali e assicurativi non possono recarsi fisicamente in banca o in posta (o a uno sportello dell’agenzia delle Riscossioni) per effettuare il pagamento con modelli F24 cartacei, se questi riportano crediti in compensazione (anche con saldo finale dell’F24 diverso da zero). In questi casi, infatti, è possibile effettuare il pagamento solo in via telematica e peraltro inviando il modello F24 tramite i servizi telematici delle Entrate. Oltre a questi servizi dell’agenzia delle Entrate, dal 1° ottobre 2014 fino all’utilizzo dei «crediti maturati» fino al 2018 compreso si possono utilizzare anche i servizi di home o remote banking delle banche o delle poste, quando la compensazione è parziale, quindi, quando l’F24 ha un saldo positivo (articolo 11, comma 2, lettera b), Dl 66/2014). Compensazioni e cash In caso di compensazione, anche parziale, quindi, la persona fisica non può pagare gli F24 «su carta» allo sportello, ma è concessa solo la modalità telematica, previo addebito delle somme nel proprio conto corrente. Quindi, non è possibile effettuare pagamenti in contanti, con assegni bancari, postali o circolari, con vaglia cambiari o postali, con carta Pagobancomat o carta Postamat. Limiti al contante esclusi da F24 Il pagamento in contanti della seconda rata degli acconti per il 2019, in scadenza oggi, tramite l’F24 cartaceo, da parte dei privati (senza partita Iva), non è influenzato dalla prevista riduzione da 2.999,99 euro a 1.999,99 euro del limite dell’uso del contante dell’articolo 49, comma 1, Dlgs 231/2007. Non solo perché questa soglia si applicherà dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 (poi il limite scenderà a 999,99 euro), ma anche perché questi limiti riguardano tutti i «trasferimenti» di denaro effettuati «a qualsiasi titolo, tra soggetti diversi», quindi, sono esclusi da questa normativa i pagamenti dei propri F24.

 

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 2 dicembre 2019

 

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