Al via i supplementari per le cessioni dei crediti da cominciare entro il 31 marzo 2023

ArticoloIl Sole 24 OreAl via i supplementari per le cessioni dei crediti da cominciare entro il 31 marzo 2023

Remissione in bonis senza accordo solo per le cessioni a banche e assicurazioni

In base ad un emendamento approvato in Commissione Finanze della Camera, solo per le cessioni verso le banche o le assicurazioni, la relativa Comunicazione potrà essere inviata dopo il 31 marzo 2023, con la «remissione in bonis», anche senza un accordo già firmato entro questa data. Negli altri casi di cessione a terzi, invece, si applicano le regole ordinarie, quindi, per avvalersi della «remissione in bonis» è necessario che entro il 31 marzo 2023 venga sottoscritto il contratto di cessione.

Regole ordinarie

Secondo la circolare n. 33/E/2022, per avvalersi della «remissione in bonis», il contribuente deve aver tenuto un «comportamento coerente con l’esercizio dell’opzione, in particolare, nelle ipotesi in cui tale esercizio risulti da un accordo o da una fattura precedenti al termine di scadenza per l’invio della comunicazione». Quindi, non solo lo «sconto in fattura» deve essere già stato indicato nella fattura del fornitore emessa nell’anno di sostenimento delle spese (ad esempio, nel 2022, per le comunicazioni da inviare entro il 31 marzo 2023), ma anche l’accordo con il terzo per l’eventuale operazione di cessione del credito deve essere precedente al termine ordinario di «scadenza per l’invio della comunicazione», che per il 2022 era il 31 marzo 2023 (per il 2021 era il 29 aprile 2022 o in alcuni casi, il 17 ottobre 2022).

La «remissione in bonis», infatti, è possibile solo se la mancata comunicazione deriva da una dimenticanza e non da una scelta. In pratica, non sarebbe possibile il ripensamento. Ad esempio, è negata per l’applicazione della cedolare secca, se è già stata versata l’imposta di registro (circolare 20 dicembre 2012, n. 47/E, paragrafo 3) o per gli incentivi ai lavoratori impatriati dell’articolo 16 del Dlgs 147/2015 (circolare 28 dicembre 2020, n. 33/E); mentre è ammessa per le opzioni per il consolidato fiscale (articoli 117 del Tuir), per la trasparenza fiscale (articoli 115 e 116 del Tuir) o l’opzione per il regime dei neo-domiciliati (articolo 24-bis del Tuir).

Deroga

Solo per le comunicazioni di cessione del credito o di «sconto in fattura», in scadenza il 31 marzo 2023, da eseguirsi verso le banche e le assicurazioni, relative a “spese sostenute nel 2022”, nonché a “rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e nel 2021” (anche per i bonus non super), il “beneficiario della detrazione” potrà avvalersi della «remissione in bonis», versando i 250 euro di sanzione e inviando entro il 30 novembre 2023 la comunicazione omessa il 31 marzo 2023, senza dover rispettare la condizione tipica dell’istituto della «remissione in bonis» relativa al «comportamento coerente con l’esercizio dell’opzione», la quale per queste comunicazioni consiste nell’aver già sottoscritto con il cessionario, prima del 31 marzo 2023, (“termine di scadenza per l’invio della comunicazione”) il relativo «accordo» di cessione.

La deroga a questa condizione della «remissione in bonis», secondo la quale il «contratto di cessione» può essere «concluso» anche dopo “la data del 31 marzo 2023”, potrà  riguardare solo le cessioni eseguite “a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209” (cosiddetti soggetti qualificati).

Non applicazione della deroga

Questa deroga non potrà riguardare lo «sconto in fattura» verso il fornitore o il professionista o la prima cessione dei crediti verso soggetti diversi da quelli qualificati. Per lo «sconto in fattura», infatti, è necessario aver emesso la fattura nel 2022, con indicato lo «sconto», mentre per le cessioni a terzi generici serve la sottoscrizione del «contratto di cessione» entro fine marzo 2023. In questi casi, si consiglia di dare data certa all’accordo, ad esempio, inviandolo via pec tra le parti.

Luca De Stefani

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 29 marzo 2023