Agevolazioni – Detrazione delle spese medice – Sconti automatici per gli invalidi gravi

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Spese mediche deducibili dal reddito non solo per tutti i portatori di handicap (anche non grave), ma anche per gli invalidi civili , a patto che sia accertata la «grave e permanente invalidità o menomazione», la quale è «senza dubbio» presente, per le Entrate , «in tutte le ipotesi in cui sia attribuita l’indennità di accompagnamento». Così la risoluzione 23 settembre 2016, n. 79/E. L’articolo 10, comma 1, lettera b), Tuir, prevede la deduzione dal reddito ai fini Irpef delle «spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104». Secondo la risoluzione di ieri, per beneficiare di questa agevolazione è sufficiente la «certificazione» di portatori di handicap (anche non grave) rilasciata ai sensi della legge 104, in quanto per la «grave e permanente invalidità o menomazione» richiesta dalla norma fiscale non è necessaria «la condizione di handicap grave», prevista dall’articolo 3, comma 3, della legge 104. La “disabilità” necessaria per il bonus fiscale è riconosciuta sia alle persone che hanno ottenuto le attestazioni dalla Commissione medica istituita ai sensi dell’articolo 4 della legge 104, sia a coloro che sono stati ritenuti invalidi da altre Commissioni mediche pubbliche. È necessaria, però, la certificazione di «persona handicappata» (anche non grave) e non di persona «invalida civile». Per la circolare delle Entrate n. 55/E/2001, infatti, la deduzione dal reddito delle spese mediche non è possibile nel caso del «solo riconoscimento dell’invalidità civile», in quanto l’accertamento della invalidità concerne la valutazione del grado di capacità lavorativa, mentre l’accertamento dell’handicap attiene allo stato di gravità delle difficoltà sociali e relazionali di un soggetto che, se accertato, consente l’accesso a servizi sociali e previdenziali, oltre che alla deduzione in argomento. Con la risoluzione di ieri, però, l’Agenzia ha chiarito che anche nel caso di «riconoscimento dell’invalidità civile» la deduzione è possibile se si accerta la «grave e permanente invalidità o menomazione», mentre «la gravità della invalidità», se non indicata nella certificazione, può «essere senza dubbio ravvisata nelle ipotesi in cui sia attestata un’invalidità totale». La «gravità della invalidità», necessaria per la deduzione fiscale, è «senza dubbio» presente, per l’Agenzia, anche «in tutte le ipotesi in cui sia attribuita l’indennità di accompagnamento», la quale è riconosciuta a chi versa in condizioni di particolare gravità, come i cittadini riconosciuti inabili totali per affezioni fisiche o psichiche e che si trovano nell’impossibilità di deambulare, senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani, necessitano di assistenza continua.

 

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 24 settembre 2016

 

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