Affitti, acconti della cedolare secca ridotti per i soli contribuenti Isa

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IL QUESITO Con la riduzione degli acconti per i soggetti Isa ci sono effetti sulla cedolare secca?

 

Effetto riduzione degli acconti anche per la cedolare secca ma limitatamente ai soggetti Isa. Nessun cambiamento in vista, invece, per le persone fisiche, per le quali la percentuale dell’acconto sulla cedolare dovuto entro il 2 dicembre rimane al 60 per cento. È lo scenario che si è andato delineando (si veda quanto anticipato da «Il Sole 24 Ore» dell’8 novembre) in attesa di un chiarimento di prassi delle Entrate (non ancora arrivato alla data di chiusura in redazione di questo Focus). A maggior ragione se si ricorda che l’articolo 7, comma 2, del provvedimento delle Entrate del 7 aprile 2011 aveva previsto per tutti i contribuenti due rate di acconto della cedolare secca: la prima del 40% e la seconda del 60 per cento. ACCONTI IRPEF, IRES E IRAP L’articolo 58 del Dl 124/2019 (il decreto fiscale collegato alla manovra) ha previsto che dal 27 ottobre 2019 le due rate degli acconti dell’Irpef, dell’Ires e dell’Irap devono essere calcolate, non più nella misura del 40% la prima rata e del 60% la seconda, ma nella misura del 50% ciascuna. La novità, però, non si applica per tutti i contribuenti, ma solo per i soggetti che contemporaneamente dichiarano ricavi o compensi non superiori a 5.164.569 euro ed «esercitano attività economiche, per le quali sono stati approvati» gli indici di affidabilità fiscale (Isa). Questo nuovo metodo di calcolo dell’acconto si applica anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese interessati agli Isa (articolo 5, commi 115 e 116, del Tuir), come i collaboratori di impresa familiare o coniugale, i soci di società di persone, di società di capitali trasparenti o di associazioni professionali (articolo 12-quinquies, commi 3 e 4, del Dl 34/2019). ACCONTO 2019 Per il primo anno di applicazione, il 2019, considerando che il primo acconto 2019, pagato lo scorso 1° luglio (30 settembre 2019 per i soggetti Isa), è stato pari al 40% del totale, non viene chiesto di pagare il 10% mancante con il secondo acconto, in scadenza il 2 dicembre 2019. Pertanto, quest’ultimo sarà, come a regime, pari al 50% del totale e non del 60%, come previsto prima del decreto fiscale. Una riduzione che porterà l’acconto totale versato al 90% di quanto calcolato con il metodo storico o previsionale. ACCONTO DELLA CEDOLARE SECCA Secondo la norma istitutiva della cedolare secca, le date di versamento, in acconto e in saldo, sono le stesse di quelle previste per l’Irpef (articolo 3, comma 4, primo periodo, del Dlgs 23/2011). Non si applicano, invece, le stesse regole relativamente alla percentuale complessiva dell’acconto dovuto. Per la cedolare secca, infatti, l’intero acconto da calcolare, con il metodo storico, dal 2012 (secondo anno di applicazione dell’imposta piatta) e fino al 2020 deve essere pari al 95% (85% per l’anno 2011, 95% dal 2012 al 2020 e 100% dal 2021) dell’imposta relativa al periodo precedente (metodo storico) ovvero dell’imposta che si prevede dovuta per il periodo in corso (previsionale). L’articolo 3, comma 4, quarto periodo, del Dlgs 23/2011 (che stabilisce le percentuali dell’85%, del 95% e del 100%), infatti, prevale sugli articoli 11, comma 18, del Dl 76/2013, e 1, comma 1, della legge 97/1977, relativi all’Irpef (acconto del 100%). Per la cedolare secca il versamento dell’acconto per il 2019, deve essere effettuato, in unica soluzione, entro il 2 dicembre 2019, se inferiore a 257,52 euro ovvero in due rate, il 1° luglio 2019 (30 settembre per i soggetti Isa) e 2 dicembre 2019, se l’importo dovuto è pari o superiore a 257,52 euro. L’acconto non è dovuto e l’imposta è versata a saldo, se l’importo su cui calcolare l’acconto non supera 51,65 euro. Secondo l’articolo 7, comma 2, del provvedimento del 7 aprile 2011, anche per il calcolo della ripartizione dell’acconto dovuto tra le due rate del 1° luglio 2019 (30 settembre 2019 per i soggetti Isa) e del 30 novembre (quest’anno spostato al 2 dicembre 2019, perché un sabato) vi sono delle regole ad hoc per la cedolare secca (a differenza dell’Ivie, dell’Ivafe e delle sostitutive dell’Irpef, le quali seguono le scadenze di quest’ultima imposta). Prevede, infatti, che l’acconto del 95% venga pagato per il 40% con la prima rata e per il 60% con la seconda. Quindi con la novità introdotta dal decreto fiscale per soggetti Isa (e quelli collegati) si profila un impatto anche su questa regola ad hoc.

L’entrata nel regime evita l’anticipo

 Considerando che anche per calcolare gli acconti della cedolare secca il contribuente può scegliere di applicare il metodo storico o quello previsionale, passando da un regime all’altro da un anno solare all’altro (scelta facilmente applicabile, ad esempio, per gli affitti brevi), è possibile evitare di pagare gli acconti sia per il regime di arrivo (usando il metodo storico), sia per quello di uscita (usando il metodo previsionale). USCITA DAL REGIME CEDOLARE Se durante l’anno si è verificata l’uscita dal regime della cedolare secca, sui redditi di questi immobili, maturati a decorrere dall’uscita, non c’è più la tassazione con la cedolare secca. Pertanto, si può utilizzare il metodo previsionale per calcolare l’acconto per questa imposta, riducendolo (o azzerandolo se non c’è reddito con cedolare nell’anno, ad esempio, in caso di uscita dal regime alla fine dello scorso anno). Inoltre, non si è tenuti a versare alcun acconto Irpef per i redditi fondiari relativi a questi fabbricati, anche se questi saranno assoggettati a Irpef a consuntivo. Quindi, per chi prevede di non locare per tutto il 2019 le abitazioni, che lo scorso anno erano locate con la cedolare secca, è possibile azzerare l’importo degli acconti 2019 applicando il metodo previsionale (ad esempio, barrando la colonna 5 del rigo F6 del 730/2019). Se il contribuente, ad esempio sostituito d’imposta, prima di inviare il modello 730/2019, prevedeva di dover versare, a consuntivo per quest’anno, un importo inferiore al 95% della cedolare dovuta per lo scorso anno, a seguito della risoluzione del contratto prima di fine anno, non seguita da una nuova locazione in regime di cedolare secca, poteva indicare nella colonna 6 del rigo F6 l’importo ricalcolato, al ribasso, dell’acconto, che chiedeva al sostituto d’imposta di trattenere nel cedolino di conguaglio da 730. Se, invece, il contribuente era venuto a conoscenza della risoluzione del contratto con cedolare secca dopo la presentazione del modello 730-2019 e prevedeva di non rilocare l’abitazione in regime di cedolare secca, poteva ridurre solo il secondo acconto di novembre, comunicando per iscritto al sostituto, entro il 30 settembre 2019, di non voler pagare il secondo acconto o di volerlo versare in misura inferiore rispetto a quello indicato nel modello 730-3. ENTRATA NEL REGIME CEDOLARE Viceversa, le persone fisiche che durante l’anno hanno optato per l’assoggettamento dei canoni di locazione degli immobili abitativi alla cedolare secca non devono versare l’acconto di questa imposta piatta su questi canoni, perché si tratta del primo anno di opzione. Risulta impossibile, infatti, calcolare l’acconto con il metodo storico (95% dell’imposta dovuta per l’anno precedente), in quanto manca l’imposta dovuta per l’anno precedente. Inoltre, l’acconto Irpef relativo all’anno dell’opzione per la cedolare secca, calcolato con il metodo storico, può essere ridotto applicando il criterio previsionale, cioè considerando che il reddito fondiario relativo ai fabbricati con la cedolare secca, non verrà tassato ad Irpef a consuntivo.

 

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 13 novembre 2019

 

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