Acquisto di crediti relativi al super bonus per spese sostenute nel 2023: ripartizione in 4 quote annuali dal 10 gennaio 2024

ArticoloIl Sole 24 OreAcquisto di crediti relativi al super bonus per spese sostenute nel 2023: ripartizione in 4 quote annuali dal 10 gennaio 2024

L’Esperto Risponde

Domanda

In quante rate il cessionario può utilizzare in compensazione il credito super bonus del 110% acquistato/ricevuto, derivante da spese sostenute dal cedente dal 01.01.2023 al 31.03.2023 su abitazione unifamiliare ovviamente in presenza dei requisiti perché il cedente possa beneficiare del super bonus al 110% nel periodo in questione?

 

Risposta

In 4 rate annuali.

Una volta che la detrazione viene ceduta a terzi o viene scontata dal fornitore, il beneficiario (il cessionario o il fornitore) può utilizzarla in compensazione orizzontale in F24, in base alle «rate residue di detrazione non fruite», a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della Comunicazione dell’opzione e comunque non prima del 1° gennaio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese. Questi crediti d’imposta possono essere usufruiti con la stessa ripartizione in quote annuali, con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione (punto 5.1 del provvedimento delle Entrate del 3 febbraio 2022, n. 35873).

Conseguentemente, una volta effettuata la Comunicazione della opzione, i cessionari e i fornitori vedono il credito potenzialmente acquisito nell’area a loro “riservata del sito internet dell’agenzia delle entrate” (Fisconline o Entratel), a decorre dal giorno 10 del mese successivo dell’invio della suddetta Comunicazione. Solo da questo momento in poi potranno “confermare l’esercizio dell’opzione” o meno.

Pertanto, per il super bonus relativo a spese sostenute nel 2023, in 4 quote annuali a partire dal 10 gennaio 2024, se la comunicazione viene spedita nel 2023.

Purtroppo, con il nuovo meccanismo di trasferimento dei crediti dell’articolo 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, a differenza delle vecchie cessioni dei crediti previste dal DL 63/2013, il cessionario o il fornitore non possono usufruire «negli anni successivi» dell’eventuale «quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno» (come accade per la detrazione diretta da parte del contribuente che ha sostenuto la spesa). Inoltre, non possono chiedere il rimborso di quanto non utilizzato in compensazione. In questi casi di non utilizzo nell’anno della quota annuale ripartita, quindi, il bonus edile viene perso anche da parte del cessionario o del fornitore che ha effettuato lo «sconto in fattura» (articolo 121, comma 3, decreto legge 19 maggio 2020, n. 34), come accadrebbe per la detrazione in capo al contribuente.

Luca De Stefani

Approfondimento dello Studio De Stefani alla risposta di Luca De Stefani all’Esperto risponde de Il Sole 24 Ore di febbraio 2023.