ArticoloIl Sole 24 OreNewsAcconto Iva, più vantaggi dal «previsionale»

Quest’anno, per l’acconto Iva, relativo all’ultimo mese o trimestre del 2017, in scadenza il prossimo 27 dicembre, aumenta la convenienza del metodo previsionale (almeno l’88% di quanto sarà effettivamente dovuto per il periodo), rispetto a quello storico (88% dell’importo dell’ultima liquidazione dell’anno precedente) o a quello delle operazioni effettuate al 20 dicembre (100% della relativa Iva), in quanto i clienti stanno sollecitando i propri fornitori all’emissione e al ricevimento delle fatture entro la fine dell’anno, per poter detrarre la relativa Iva nell’ultima liquidazione del 2017. In questa maniera, faciliteranno la detrazione della relativa Iva, considerando la stretta introdotta all’articolo 19, comma 1, del Dpr 633/1972, dal Dl 50/2017, la quale impone la detrazione dell’Iva delle fatture emesse dal 1° gennaio 2017 solo «con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto» e non, come previsto in precedenza, «al più tardi, con la dichiarazione» annuale Iva relativa «al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto» (si veda il Sole 24 Ore del 5 dicembre 2017, sulle possibili modifiche a questa stretta in discussione nella legge di Bilancio 2018). Trimestrali e metodo storico Un’altra particolarità dell’acconto Iva 2017, oltre a quella relativa allo split payment (circolare 15 dicembre 2017, n. 28/E, si veda il Sole 24 Ore del 16 dicembre 2017), riguarda i contribuenti trimestrali che applicano il metodo storico e che non sono riusciti a effettuare il ravvedimento operoso dei versamenti periodici del 2016 entro il 28 febbraio 2017. A differenza del modello Iva 2018, relativo al 2017, che dovrà essere inviato entro il 30 aprile 2018, il modello Iva 2017, relativo al 2016, doveva essere spedito entro il 28 febbraio 2017 (con proroga al 3 marzo 2017, non valida ai fini del ravvedimento operoso), quindi, molto a ridosso del 31 dicembre 2016. Quindi, solo entro il 28 febbraio 2017, è stato possibile effettuare il ravvedimento operoso per gli omessi versamenti periodici (mensili o trimestrali) che dovevano essere versati nel 2016. A causa della riduzione dei ravvedimenti prima dell’invio ordinario del modello (cioè entro il 28 febbraio 2017), questa Iva non è stata inserita tra quella pagata nel rigo VL29 del modello Iva 2017, con la conseguenza che è aumentato il saldo Iva per l’anno 2016 (ravvedibile, comunque, anche dopo l’invio del modello Iva, scaduto il 28 febbraio 2017). L’aumento del saldo Iva 2016, ora, influenza i contribuenti trimestrali che determinano l’acconto Iva 2017 con il metodo storico, calcolando l’88% non sull’Iva dovuta per l’ultimo trimestre 2016, ma sul “versamento effettuato o che avrebbero dovuto effettuare con la dichiarazione annuale” Iva 2017, relativa al 2016 (articolo 6 della legge 405/1990). Previsionale e sanzioni Se si applica il metodo previsionale, si deve prestare attenzione che l’importo su cui calcolare l’88% deve essere «al netto dell’eventuale eccedenza detraibile riportata dal mese o trimestre precedente», in quanto solo così si rende omogenea la base imponibile di questo metodo con quella da utilizzare con il criterio storico (circolare 3 dicembre 1991, n. 52, paragrafo 1). Quest’ultima, infatti, considera l’importo «finale» risultante dalla liquidazione di dicembre o del quarto trimestre 2016, cioè quello al netto dell’eventuale compensazione interna con il credito del periodo precedente. Se a consuntivo il 100% dell’importo effettivamente dovuto risulta superiore alla base imponibile su cui si è calcolato l’88%, il contribuente viene colpito dalle relative sanzioni. Invece, utilizzando il metodo analitico al 20 dicembre 2017, le operazioni «fiscalmente» effettuate dal 21 dicembre al 31 dicembre 2017 non condizionano mai il risultato (a debito o a credito) della liquidazione parziale effettuata al 20 dicembre. Per questo motivo, il metodo delle operazioni effettuate risulta più sicuro rispetto a quello previsionale.

SCADENZA Entro il 27 dicembre 2017 va versato l’acconto Iva 2017, per il quale è possibile scegliere di effettuare i calcoli con il metodo storico (88% dell’importo dell’ultima liquidazione dell’anno precedente), analitico (100% dell’Iva delle operazioni effettuate al 20 dicembre) o previsionale (88% di quanto effettivamente dovuto per il periodo)
METODO STORICO Acconto Iva dell’88% dell’Iva versata (o che si sarebbe dovuto versare) per dicembre dell’anno precedente (o ultimo trimestre dell’anno precedente, per i trimestrali). La percentuale dell’88% va moltiplicata all’eventuale importo dell’Iva a debito risultante dall’ultima liquidazione del 2016, individuabile: nella colonna «debito» del rigo VH12 della dichiarazione annuale Iva 2017, relativa al 2016, per i contribuenti mensili (la base imponibile non è determinata solo dalla differenza tra Iva a debito e a credito delle operazioni attive effettuate e quelle passive registrate nel dicembre precedente, ma considera anche l’eventuale eccedenza di Iva a credito riportata dalla liquidazione del novembre precedente); per i trimestrali che hanno avuto un saldo Iva 2016 a debito, nella somma dell’importo pagato come acconto Iva relativo al 2016 (rigo VH13) e quello pagato come saldo 2016 (rigo VL38), al netto degli interessi dell’1%; per i trimestrali che hanno chiuso il 2016 con saldo Iva a credito, dalla differenza tra acconto 2016 versato (rigo VH13) e credito Iva annuale 2016 (rigo VL33)
METODO PREVISIONALE Acconto Iva dell’88% dell’ammontare dell’Iva da versare «per lo stesso mese» o trimestre «dell’anno in corso». Pertanto, l’acconto pagato non deve essere inferiore all’88% di quanto sarà dovuto per dicembre 2017 o quarto trimestre 2017. L’importo su cui calcolare l’88% deve però essere «al netto dell’eventuale eccedenza detraibile riportata dal mese o trimestre precedente», in quanto solo così si rende omogenea la base imponibile di questo metodo con quella da utilizzare con il criterio storico (circolare 52/1991, paragrafo 1)
METODO DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE O ANALITICO Acconto Iva pari al 100% dell’imposta relativa alle operazioni annotate nel registro delle fatture attive e dei corrispettivi dal 1° al 20 dicembre 2017 (o dal 1° ottobre al 20 dicembre per i trimestrali), al netto dell’Iva detraibile nello stesso periodo. Per le fatture attive, va sommata anche l’Iva delle tutte le «operazioni effettuate» entro il 20 dicembre 2017, anche se «non ancora annotate, non essendo decorsi i termini di emissione della fattura o di registrazione» (articolo 6, comma 3-bis, legge 405/1990). Quindi, va considerata anche l’Iva delle cessioni di beni o delle prestazioni di servizi «effettuate» entro il 20 dicembre (spedite/consegnate e pagate), indipendentemente dal fatto che la fattura, emessa entro questa data, venga registrata successivamente (entro 15 giorni dall’emissione) e indipendentemente dal fatto che si scelga di emettere la fattura differita

 

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 19 dicembre 2017

 

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