ArticoloIl Sole 24 OreNewsA pieno regime l’Ires al 24% per Spa e Srl

Con il modello Redditi SC 2018, per il 2017, diventa operativa la riduzione dal 27,5% al 24% dell’imposta sul reddito per i soggetti Ires, ma gli enti creditizi e finanziari devono pagare anche la nuova addizionale del 3,5% (oltre l’Ires del 24%). Per questi, nel riquadro «Tipo di dichiarazione» del modello Redditi SC 2018 è stata aggiunta la nuova casella «addizionale Ires», che va barrata proprio da questi soggetti. Le istruzioni e il modello (rigo RN7, colonne 1 e 2), poi, sono stati aggiornati anche con la riduzione al 12% dell’aliquota Ires, prevista, per le società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal Coni, solo dal 1° gennaio 2018, quindi, per gli enti con periodo d’imposta a cavallo d’anno. Versamenti Come lo scorso anno, il calendario per il pagamento delle imposte non prevede più il cosiddetto tax day del 16 giugno, il quale concentrava il pagamento dell’Imu e della Tasi con quello di tutte le imposte e i contributi previdenziali, calcolati nella dichiarazione dei redditi e Irap. Anche quest’anno, quindi, le prime rate delle due imposte comunali continueranno ad essere pagate entro il 18 giugno 2018 (il 16 giugno 2018 è un sabato), mentre i saldi per il 2017 e le prime rate degli acconti per il 2018 delle imposte sul reddito e dell’Irap dovranno essere versate entro il 2 luglio 2018 (il 30 giugno 2018 è un sabato). Anche i soggetti Ires devono seguire questo calendario, ma se approveranno il bilancio oltre i quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, dovranno effettuare il versamento entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Invio modello Anche quest’anno, l’invio del modello Redditi e Irap 2018, scadrà il 31 ottobre 2018, proroga prevista per gli anni dello spesometro (articolo 1, comma 932, legge 27 dicembre 2017, n. 205/2017) . La proroga di un mese, però, non si applica ai soggetti Ires con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare. I modelli Redditi SC o Irap, infatti, devono continuare ad essere presentati entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, quindi, se il periodo va dal 1° luglio 2017 al 30 giugno 2018, devono essere inviati telematicamente entro il 1° aprile 2019 (il 31 marzo 2019 cade di domenica). In questi casi, si utilizza il modello Redditi SC 2018 e Irap 2018. Correttiva nei termini Fino al 31 ottobre 2018, è possibile sostituire una dichiarazione dei redditi o Irap relativa al 2017 già inviata, presentandone una «correttiva nei termini», senza l’applicazione delle sanzioni. Solo se i relativi versamenti, in scadenza il 30 giugno 2018, sono stati insufficienti, si deve applicare la sanzione del 30% di quanto non versato, per la quale comunque si può usufruire del ravvedimento operoso. Dichiarazione tardiva od omessa Le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dal termine di scadenza sono considerate non omesse, fatta salva l’applicazione delle sanzioni. Il termine per la regolarizzazione scadrà il 29 gennaio 2019. L’omesso invio sarà punito con la sanzione dal 120% al 240% delle imposte dovute, con un minimo di 250 euro. Se non sono dovute imposte, invece, la sanzione va da 250 euro a 1.000 euro. Con la regolarizzazione entro il 29 gennaio 2019, invece, si applica la sanzione di 250 euro, ridotta ad 1/10 con il ravvedimento operoso. Sugli eventuali importi non versati si applica la sanzione del 30%, ravvedibile. Dopo il 29 gennaio 2019, i modelli Redditi 2018 e Irap 2018, non inviati, si considerano omessi anche se verranno presentati successivamente, con la conseguenza che le sanzioni per l’omessa presentazione (dal 120% al 240%, con un minimo di 250 euro ovvero da 250 euro a 1.000 euro, se non sono dovute imposte) non sono ravvedibili. Ma se la dichiarazione omessa è presentata entro il termine di invio di quella relativa al periodo successivo (ad esempio, entro il 31 ottobre 2018 per i modelli Redditi 2017 e Irap 2017, del 2016) e, comunque prima dell’accertamento, si applica la sanzione ridotta dal 60% al 120% (minimo di 200 euro). Se non sono dovute imposte, la sanzione è da 150 euro a 500 euro. In tutti questi casi, sulle eventuali imposte non versati la sanzione è del 30%, ravvedibile. Ad esempio, per i pagamenti che dovevano essere effettuati nel 2017, se il versamento avviene entro il 31 ottobre 2018, la sanzione del 30% è ridotta al 3,75%, mentre se il pagamento doveva essere effettuato nel 2016, la sanzione del 30% è ridotta al 4,29%.

CONSOLIDATO E TRASPARENZA Consolidato Opzione e rinnovo automatico L’opzione per la tassazione di gruppo è esercitata dalla società consolidante nel quadro OP, sezione II del Modello Redditi Sc 2018 L’opzione, al termine del triennio di validità, si intende tacitamente rinnovata, a meno che non sia espressamente revocata nella dichiarazione, quadro OP del modello Redditi 2018” con “nel quadro OP del modello Redditi Sc 2018 Trasparenza Opzione e rinnovo automatico Le società che intendano aderire al regime di trasparenza, in qualità di società trasparenti, dovranno comunicare l’esercizio dell’opzione direttamente nel Modello Redditi Sc 2018, quadro OP, sezione III L’opzione si intende tacitamente rinnovata se non espressamente revocata dalla società trasparente Remissione in bonis Le imprese che si siano «dimenticate» di comunicare l’esercizio dell’opzione ovvero la revoca della stessa, potranno rettificare l’omissione, presentando la comunicazione entro la prima dichiarazione utile e versando la sanzione ridotta di 250 euro Consolidato Patent Box Ai fini del nexus ratio , per i soggetti che partecipino ad un consolidato, non rilevano i costi sostenuti per l’acquisizione, anche tramite licenza, dei beni immateriali da altre società consolidate che detengono
o sono detenute integralmente dall’impresa acquirente
FATTISPECIE FISCALE Limiti quantitativi alla deduzione dei componenti negativi Quote di ammortamento di beni strumentali materiali e immateriali (artt. 102, 102-bis e 103); oneri di utilità sociale (art. 100); svalutazione crediti e accantonamenti per rischi su crediti (art. 106); spese di rappresentanza (art. 108); spese di vitto ed alloggio (art. 109, c. 5) Esclusione dal reddito di componenti negativi Divieto di deduzioni per accantonamenti diversi da quelli espressamente considerati deducibili ai fini Ires (art. 107, c. 4) Componenti positivi del reddito fuori dalla base imponibile Esenzione (95%) delle plusvalenze su cessione di partecipazioni (PEX); esclusione (95%) dei dividendi ex art. 89; irrilevanza dei maggiori valori iscritti in relazione ad azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni che si considerano immobilizzazioni finanziarie (artt. 85, c. 3 e 110) Ripartizione in più periodi di imposta Plusvalenze (art. 86, c. 4); spese relative a più esercizi (art. 108, c. 1) Principio di cassa Compensi degli amministratori (art. 95, c. 5); dividendi (art. 89); interessi di mora (art. 109, c. 7)
IL PROSPETTO DEI CREDITI Nella dichiarazione dei redditi (quadro RS – righi da 51 a 69 per SC) c’è il prospetto dei crediti. Lo scopo sostanziale è monitorare la corretta applicazione delle disposizioni dell’articolo 106 del Tuir Il prospetto è diviso in due sezioni, da compilarsi alternativamente in funzione del soggetto che opera le svalutazioni La sezione I interessa enti creditizi e finanziari e assicurazioni La sezione II è riservata agli altri soggetti e consente di raccordare il valore dei crediti commerciali iscritti in bilancio (al netto di svalutazioni e fondi) e i crediti commerciali su cui calcolare svalutazioni e accantonamenti fiscalmente deducibili (valore nominale) Il prospetto è strutturato in due colonne nelle quali vanno esposti i dati “di bilancio” (colonna 1) e quelli “fiscali” (colonna 2). Nella 2 occorre qualificare le perdite su crediti e le svalutazioni crediti secondo l’accezione prevista dal Tuir. Ad esempio, un credito svalutato contabilmente in relazione all’apertura di una procedura concorsuale in capo al debitore andrà qualificato fiscalmente come perdita su crediti (RS65, colonna 2, per modello SC) ex articolo 101, comma 5, e non come svalutazione (RS67). Diversamente il sistema computerebbe anche tale costo nelle svalutazioni forfettarie ex articolo 106, analizzando erroneamente la capienza della deduzione rispetto ai limiti previsti dal Tuir
L’AMMORTAMENTO NEL MODELLO REDDITI Rigo RF 55 codice 55 Variazione in diminuzione: (quota di ammortamento fiscale 2017 x 150% costo bene iperammortizzabile) oppure (quota capitale canone leasing di competenza 2017 x 150%) Condizioni oggettive: beni compresi nella tabella A) legge 232/2016
Condizione temporale: investimenti realizzati a partire dal 1/1/2017 ex articolo 109 Tuir Importo agevolabile: costo determinato ex articolo 110 Tuir Ammortamento: il bene deve essere entrato in funzione ed interconnesso entro il 31/12/2017 Perizia giurata: redatta entro il 31/12/2017; possibile giuramento nei primi giorni del 2018 Rigo RF55 codice 56 Variazione in diminuzione: (quota ammortamento fiscale 2017 x 40% costo bene immateriale) oppure (quota capitale canone leasing di competenza 2017 x 40%) Condizioni oggettive: beni immateriali compresi nella tabella B) legge 232/2016 Condizioni soggettive: impresa che ha effettuato almeno un investimento con iperammortamento 150% anche se non strettamente correlato al bene immateriale

 

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 16 maggio 2018

 

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