Al via gli sconti, fino a 1.000 euro, per l’acquisto di strumenti musicali da parte di studenti

ArticoloIl Sole 24 OreNewsAl via gli sconti, fino a 1.000 euro, per l’acquisto di strumenti musicali da parte di studenti

Da oggi, 28 aprile 2016, i produttori e i rivenditori di strumenti musicali possono inviare all’agenzia delle Entrate, prima della conclusione della vendita, la prenotazione del credito d’imposta spettante agli studenti per gli acquisti effettuati nel 2016. A ricordarlo è stata l’agenzia delle Entrate che con la circolare 27 aprile 2016, n. 15/E, ha anche chiarito che sui certificati di iscrizione rilasciati dai conservatori di musica e dagli istituti musicali pareggiati, necessari per ottenere il bonus, non è dovuta l’imposta di bollo. Lo stesso vale anche per l’istanza presentata dallo studente per la richiesta del certificato stesso.

Soggetti agevolati

Sono agevolati gli studenti dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati (indicati nell’allegato 1 del decreto attuativo 8 marzo 2016), in regola con il pagamento delle tasse e contributi dovuti all’Istituzione e iscritti nell’anno accademico 2015-2016 o 2016-2017 ai corsi di strumento secondo il precedente ordinamento e ai corsi di laurea di primo livello secondo il nuovo ordinamento (indicati nell’allegato 2 del decreto attuativo 8 marzo 2016).

Strumenti agevolati

E’ agevolato l’acquisto di un solo strumento musicale nuovo e coerente con il corso principale cui è iscritto lo studente, in base all’allegato 2 del decreto attuativo 8 marzo 2016. Sono agevolabili anche gli strumenti considerati affini, in base alle dichiarazioni di conformità con gli obiettivi disciplinari del corso di studio rilasciate dalle istituzioni di appartenenza.

Il contributo è concesso solo per gli acquisti effettuati (cioè pagati)  nel 2016 e solo per uno strumento musicale. Spetta una sola volta, anche in caso di acquisto di un singolo componente dello strumento.

L’acquisto

L’acquisto deve essere effettuato presso un produttore o un rivenditore, dietro presentazione di un certificato di iscrizione, rilasciato dal conservatorio o dagli istituti musicali pareggiati e non ripetibile per tali finalità.

Questo certificato deve indicare il cognome, il nome, il codice fiscale e il corso di strumento cui lo studente è iscritto. Inoltre, deve attestare la sussistenza dei requisiti per fruire del contributo e indicare lo strumento agevolabile. Viene predisposto in duplice esemplare, di cui uno conservato dall’emittente e uno rilasciato allo studente, ai fini della sua consegna al produttore o al rivenditore al momento dell’acquisto dello strumento.

Questi certificati di iscrizione sono esenti dall’imposta di bollo (articolo 5, comma 1, della Tabella annessa al dpr n. 642/1972), in quanto assolvono alla funzione di documentare, anche nei confronti dell’amministrazione finanziaria, la sussistenza dei requisiti necessari per beneficiare del bonus (circolare 27 aprile 2016, n. 15/E). E’ esente da bollo anche l’istanza presentata dallo studente per la richiesta del certificato (articolo 14 della citata Tabella). Va ricordato che su tutti i documenti rilasciati in esenzione da bollo deve essere indicato l’uso per il quale gli stessi sono destinati.

Sconto sul prezzo

L’incentivo consiste in uno sconto praticato dal rivenditore o dal produttore sul prezzo di vendita, fino a 1.000 euro. L’importo massimo dello sconto, quindi, è di 1.000 euro e naturalmente non può eccedere il costo dello strumento acquistato.

Il produttore o il rivenditore deve documentare la vendita dello strumento mediante fattura, anche semplificata, o ricevuta fiscale o scontrino parlante che indichi, oltre agli altri dati ordinariamente richiesti, il codice fiscale dello studente, il prezzo totale della vendita, sul quale è applicata l’Iva, e l’ammontare pagato mediante il contributo.

Inoltre, prima di concludere la vendita dello strumento musicale, il produttore o il rivenditore deve comunicare all’agenzia delle Entrate i seguenti dati: il proprio codice fiscale, quello dello studente e dell’istituto che ha rilasciato il certificato di iscrizione, lo strumento musicale, il prezzo totale, comprensivo dell’imposta sul valore aggiunto, e l’ammontare del contributo. Questa comunicazione è possibile dal 28 aprile 2016, utilizzando direttamente il servizio telematico Entratel o Fisconline delle Entrate o avvalendosi degli intermediari fiscali abilitati (articolo 3, commi 2-bis e 3, dpr 22 luglio 1998, n. 322).

Una volta ricevuta la prenotazione, il sistema telematico dell’agenzia rilascerà al produttore e al rivenditore un’apposita ricevuta, attestante la fruibilità o meno del credito di imposta, in base alla capienza nello stanziamento complessivo, alla correttezza dei dati e alla verifica dell’unicità del bonus assegnabile a ciascuno studente. Sono stati stanziate risorse per 15 milioni di euro e l’agevolazione è concessa in base all’ordine cronologico delle richieste comunicate, allo scopo di garantire che ciò avvenga nel limite complessivo stanziato.

Se dopo la ricezione di questa ricevuta, la vendita dello strumento musicale non si conclude, il rivenditore o il produttore deve inviare un’altra comunicazione all’agenzia, questa volta di annullamento della vendita, così da consentire allo studente di poter usufruire nuovamente del contributo. Se il rivenditore o il produttore ha già utilizzato in compensazione il relativo credito di imposta deve riversarlo tramite modello F24 utilizzando lo stesso codice tributo.

F24

Il contributo, anticipato all’acquirente dello strumento dal rivenditore o dal produttore, sotto forma di sconto sul prezzo di vendita, poi, viene a questo rimborsato sotto forma di credito d’imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione in F24, utilizzando il codice tributo 6865 (risoluzione 20 aprile 2016, n. 26/E) e presentando il modello di pagamento unificato esclusivamente tramite il servizio telematico Entratel o Fisconline. Il credito d’imposta è utilizzabile dal secondo giorno lavorativo successivo alla data di rilascio dell’apposita ricevuta che ne attesta la fruibilità.

 

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 28 aprile 2016

 

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