Gli incapienti potranno trasferire ai fornitori la detrazione del 65% per gli interventi di risparmio energetico qualificato di parti comuni

ArticoloIl Sole 24 OreNewsGli incapienti potranno trasferire ai fornitori la detrazione del 65% per gli interventi di risparmio energetico qualificato di parti comuni

Solo dal 10 aprile 2017, i fornitori degli interventi di risparmio energetico qualificato di parti comuni potranno utilizzare in compensazione in F24 il credito d’imposta che decideranno di acquistare dai condomìni. Questa data è stata stabilita dal provvedimento delle Entrate del 22 marzo 2016, Prot. n. 43434, con il quale è stato anche chiarito che i fornitori dovranno ripartire questo credito “in 10 quote annuali di pari importo”, come la detrazione da cui è generato.

Per le spese sostenute, cioè pagate, dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 per gli “interventi di riqualificazione energetica” qualificata (cioè quelli previsti dall’articolo 1, commi da 344 a 347, Legge 27 dicembre 2006, n. 296, dall’articolo 1, comma 286, Legge 24 dicembre 2007, n. 244, dall’articolo 4, comma 4, decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, dall’articolo 14, commi 2 e 2-bis, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63) effettuati in “parti comuni degli edifici condominiali”, le persone fisiche (pensionati, dipendenti, lavoratori autonomi e gli imprenditori in contabilità semplificata) che, anche a seguito delle detrazioni forfettarie Irpef, sono risultati “incapienti” (cioè quelli che hanno un reddito complessivo costituito solo da “redditi di pensione non superiori a 7.500 euro, goduti per l’intero anno, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze”, ai sensi dell’articolo 11, comma 2, Tuir, ovvero quelli interessati all’articolo 13, comma 1, lettera a, Tuir o all’articolo 13, comma 5, lettera a, Tuir) nel 2015, possono non utilizzare direttamente la detrazione del 55-65% (da ripartire in 10 anni), ma possono optare per la “cessione del corrispondente credito” d’imposta Irpef (pari al 65% della spesa agevolata pagata) ai “fornitori dei beni e servizi” del condominio, “che hanno effettuato i predetti interventi”. Le modalità di questa opzione saranno definite da un provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate, da emanare entro il primo marzo 2016 (60 giorni dal primo gennaio 2016) (articolo 14, comma 2-ter, decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63). Anche se la norma parla solo di fornitori, si auspica che la cessione possa essere effettuata anche ai professionisti (architetti, geometri, ecc.).

Il provvedimento ha chiarito che la condizione di incapienza deve “sussistere” nel 2015, cioè “nel periodo d’imposta precedente a quello in cui sono sostenute le spese per gli interventi” che generano il credito d’imposta cedibile.

Il provvedimento ha chiarito che non sono cedibili solo i crediti d’imposta generati dalle spese per la fornitura detraibile al 65% di beni, ma anche i crediti relativi alla fornitura di servizi.

Il credito d’imposta cedibile è pari al 65% delle “spese a carico del condòmino”, in “base alla tabella millesimale di ripartizione”, sostenute dal condomìnio stesso “nell’anno 2016 mediante il bonifico bancario o postale”.

Come di consueto vale il principio di cassa, quindi, sono cedibili solo i crediti generati da spese sostenute, cioè pagate, dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, indipendentemente dall’inizio dei lavori che possono essere iniziati anche prima del 2016 o anche dopo. Il provvedimento specifica solo che la “cessione del credito è consentita anche per le spese pagate nel 2016 riferite a interventi iniziati in anni precedenti”, dimenticando il caso dei pagamenti degli acconti nel 2016, per lavori che inizieranno nel 2017.

Relativamente alle modalità di cessione del credito, la volontà del cedente e del cessionario di cedere il credito “deve risultare dalla delibera assembleare che approva gli interventi di riqualificazione energetica o da specifica comunicazione inviata al condomìnio, il quale deve provvedere a comunicarla ai fornitori”. A loro volta, i fornitori devono comunicare al condomìnio, in forma scritta, di “accettare la cessione del credito a titolo di pagamento di parte del corrispettivo per i beni ceduti o i servizi prestati”.

Entro il 31 marzo 2017, il condomìnio dovrà inviare telematicamente all’agenzia delle Entrate (tramite il servizio telematico Entratel o Fisconline delle Entrate) un’apposita comunicazione con il “totale della spesa sostenuta nel 2016 per lavori di riqualificazione energetica su parti comuni, l’elenco dei bonifici effettuati per il pagamento di dette spese, il codice fiscale dei condòmini che hanno ceduto il credito e l’importo del credito ceduto da ciascuno, il codice fiscale dei fornitori cessionari del credito e l’importo totale del credito ceduto a ciascuno di essi”. Il condomìnio, poi, dovrà “comunicare ai fornitori l’avvenuto invio della comunicazione all’agenzia delle Entrate”.

Come la detrazione Irpef che rappresenta, anche il credito d’imposta ceduto è utilizzabile in compensazione in F24 dal fornitore “in 10 quote annuali di pari importo, a partire dal 10 aprile 2017”. La parte di credito che non sarà utilizzata in compensazione nell’anno potrà essere utilizzata negli anni successivi, ma non può essere chiesta a rimborso.

 

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 25 marzo 2016

 

Richiedi una consulenza personalizzata