Ora anche per le Entrate, no al bonus ristrutturazioni per la semplice sostituzioni dei sanitari. Lo avevamo già detto.

ArticoloIl Sole 24 OreNewsOra anche per le Entrate, no al bonus ristrutturazioni per la semplice sostituzioni dei sanitari. Lo avevamo già detto.

Non è detraibile dall’Irpef il 36-50% delle spese relative alle semplici sostituzioni dei sanitari, neanche se la vecchia vasca da bagno viene sostituita con un’altra vasca con lo sportello apribile o con un box doccia. Si tratta, infatti, di una manutenzione ordinaria, che è agevolata con il bonus edilizio solo per i bagni condominiali e non anche per quelli all’interno dei singoli appartamenti.

E’ questo uno dei tanti chiarimenti contenuti nella circolare dell’agenzia delle Entrate 2 marzo 2016, n. 3/E, con la quale è stato chiarito anche che il limite di spesa di 300.000 euro per la deduzione dal reddito Irpef del 20% delle spese di acquisto e costruzione di case da affittare è il limite massimo riferito al contribuente per tutto il quadriennio incentivato (2014-2017).

Sanitari

Relativamente alla sostituzione dei sanitari dei bagni, l’agenzia delle Entrate ha chiarito che da un punto di vista edilizio questo intervento si qualifica come manutenzione ordinaria, in quanto riguarda le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a), dpr n. 380/2001. Conseguentemente, non spetta la detrazione del 50% (36% dal 2017 in poi), almeno per i lavori sulle singole abitazioni. Sono agevolate, invece, le sostituzioni di sanitari in bagni condominiali, anche se la circolare non lo ricorda.

La risposta delle Entrate, comunque, è condivisibile e in linea con quanto anticipato nel Sole 24 Ore del 2 agosto 2014. L’agenzia, però, dovrà ora modificare la sua Guida al bonus edilizio, che nella tabella a pagina 28, mettendo la parola “sanitari” affianco alla semplice “sostituzione di impianti e apparecchiature”, sembra agevolare la sostituzione dei sanitari (wc, lavandino, box doccia, ecc.).

Secondo il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la sostituzione della vasca da bagno con altra vasca con sportello apribile o con box doccia può ritenersi finalizzata all’eliminazione delle barriere architettoniche, in quanto in grado di ridurre in parte gli “ostacoli fisici fonti di disagio per la mobilità di chiunque” e di migliorare “la sicura utilizzazione delle attrezzature” sanitarie (si veda anche l’articolo 2, decreto Ministero beni culturali 7 maggio 2015). Nonostante questa presa di posizione del Ministero, però, secondo l’agenzia delle Entrate questo intervento non è agevolabile neanche “come intervento diretto alla eliminazione delle barriere architettoniche”, perché non presenta le caratteristiche tecniche previste dalla Legge 9 gennaio 1989, n. 13 e dal decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236 (circolari n. 57/E/1998 e 13/E/2001).

Naturalmente, la detrazione Irpef del 36-50% spetta se la sostituzione della vasca e dei sanitari (singolarmente non agevolabile) avviene in modo integrato o correlato “ad interventi maggiori”, per i quali spetta il bonus edilizio (ad esempio, il rifacimento integrale degli impianti idraulici del bagno, con innovazione dei materiali, che comporta anche la sostituzione dei sanitari), in quanto è applicabile il principio di attrazione della categoria di intervento “superiore” rispetto a quella “inferiore”, previsto dalla circolare 24 febbraio 1998, n. 57/E.

Acquisto e affitto a canoni bassi

Ai fini della deduzione del 20% per l’acquisto o la costruzione di abitazioni (non con categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e non ubicate in zone agricole), da dare in locazione (non tra genitori e figli) per 8 anni a canoni bassi, il limite massimo complessivo delle spese su cui calcolare il 20% è di 300.000 euro, Iva compresa (articolo 21, decreto legge 12 settembre 2014, n. 133). Secondo l’agenzia delle Entrate, l’importo di 300.000 euro “costituisce il limite complessivo di spesa spettante al singolo soggetto” nell’arco di tutto il quadriennio agevolato (2014-2017), anche nel caso in cui vengano acquistate più unità abitative.

La deduzione spetta in relazione alla “quota di proprietà”, quindi, ad esempio, se un soggetto nel 2015 ha acquistato una abitazione in comproprietà al 50%, spendendo complessivamente con l’altro acquirente 200.000 euro, può usufruire in Unico PF 2016 o nel 730 2016 della deduzione dal reddito complessivo del 20% su un importo massimo di spesa di 100.000 euro. Se nel 2016, poi, acquista una seconda abitazione del costo di 250.000 euro, avrà diritto, per il 2016, alla deduzione del 20% di 200.000 euro (non agevolati 50.000 euro), vale a dire sull’ammontare residuo del limite complessivo di spesa deducibile di 300.00 euro (circolare 2 marzo 2016, n. 3/E, risposta 1.9).

 

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 3 marzo 2016

 

Richiedi una consulenza personalizzata