Imprese: sconti fino al 93% per gli interventi sul risparmio energetico

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Se per le persone fisiche che effettuano gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di risparmio energetico degli edifici il vantaggio finale dell’investimento corrisponde semplicemente alla percentuale di detrazione Irpef, pari rispettivamente al 36% (50% fino alla fine del 2016) e al 65% dell’importo pagato al lordo dell’Iva, per i titolari di reddito d’impresa e per i lavoratori autonomi, queste due detrazioni dalle imposte dirette si possono aggiungere all’ordinaria deduzione della spesa (al netto dell’Iva, se detraibile), attraverso l’ammortamento degli investimenti effettuati.

Per i soggetti Iva, l’eventuale Iva esposta in fattura (ad esempio, per le cessioni con posa in opera, escluse dal reverse charge) può essere detratta, a meno che non si tratti di un’abitazione immobilizzata, per la quale l’Iva è oggettivamente indetraibile (articolo 19–bis1, comma 1, lettera i, dpr n. 633/1972) e viene sommata al costo su cui si calcolano le detrazioni del 36-50% o del 65 per cento.

Risparmio energetico

Tralasciando l’Iva e trattando, ad esempio, il caso di un intervento di risparmio energetico, per 100.000 euro, effettuato su un capannone di una società di capitali nel 2016, la detrazione Ires del 65% del costo sostenuto (al netto dell’eventuale Iva) va sommata al risparmio fiscale derivante dalla deduzione dall’imponibile Ires (27,5%, 24% dal 2017) e Irap (3,9%) delle quote di ammortamento. Lo sconto per questo investimento agevolato, può arrivare addirittura al 92,95% (65% + 27,5 o 24% + 3,9%). La società, infatti, potrà abbattere l’Ires da pagare per gli anni che vanno dal 2016 al 2025 con i 65.000 euro di detrazione (6.500 euro all’anno). Gli imponibili Ires e Irap, inoltre, potranno essere ridotti dalle quote di ammortamento dell’investimento. A seconda del tipo di intervento che viene effettuato, il relativo costo potrà essere ripartito in un periodo di tempo che va da 1 anno (beni inferiori a 516,46 euro, non capitalizzabili in altre immobilizzazioni) a 34 anni (capitalizzazione del bene al fabbricato).

Per le ditte individuali, i lavoratori autonomi, le società di persone e le Srl trasparenti, il risparmio dipenderà dall’aliquota marginale Irpef dei soci. Sarà maggiore se questa supera il 27,5% (24% dal 2017), minore in caso contrario.

Come riportato nell’esempio a lato, considerando l’ammortamento più lungo, quello dei fabbricati (34 anni, riducendo a metà la quota del primo esercizio), oltre che la riduzione delle aliquote Ires (27,5% nel 2016, 24% dal 2017), il risparmio sull’investimento ambientale è del 92,95%.

Leasing immobiliare

In alternativa, alla capitalizzazione delle spese sostenute sul fabbricato, ammortizzabili solitamente in 34 anni, l’investimento può essere effettuato anche in leasing immobiliare, la cui durata minima è generalmente di 12 anni, perché la deduzione fiscale “è ammessa per un periodo non inferiore” a 12 anni (articolo 102, comma 7, Tuir e articolo 54, comma 2, Tuir), rispetto ai 34 anni dell’ammortamento. Se il contratto di leasing è più lungo di 12 anni, si segue la durata del contratto anche per la deduzione fiscale.

Incapienti

Per non perdere gli sconti, naturalmente, è necessario avere negli esercizi interessati dalla ripartizione del bonus, un’imposta Ires o Irpef da abbattere con la detrazione sugli interventi agevolati e un reddito da diminuire con gli ammortamenti. Nel primo caso, se la detrazione è maggiore rispetto all’imposta lorda, l’eccedenza va persa, mentre nel secondo la perdita fiscale, generata dall’ammortamento, segue le regole specifiche per il tipo di reddito a cui si riferisce.

Altri effetti

Gli investimenti hanno anche effetti positivi sulla quota di deduzione delle manutenzioni e riparazioni spesate, ma negativi sui calcoli del ricavo e del reddito minimo per le società di comodo.

Per gli studi di settore, gli investimenti capitalizzati nei fabbricati sono ininfluenti, mentre gli impianti e i macchinari autonomamente registrati aumentano spesso il ricavo minimo determinato da Gerico.

 

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 4 maggio 2016

 

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