Detrazione del 55-65% anche agli immobili-merce delle imprese? Una Faq per le Entrate

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Gli interventi per il risparmio energetico sugli immobili-merce delle aziende non sono agevolati con la detrazione Irpef e Ires del 65% (55% fino al 5 giugno 2013), in scadenza al 31 dicembre 2016. Almeno secondo l’agenzia delle Entrate, che con la risoluzione 15 luglio 2008, n. 303/E, ha sostenuto che l’agevolazione non può essere usufruita dalle imprese che effettuano gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici su “immobili-merce”, in quanto questi costituiscono “l’oggetto dell’attività esercitata e non cespiti strumentali” dell’impresa. Secondo la risoluzione, infatti, la ratio della normativa sull’incentivo “verde” sarebbe finalizzata, infatti, a promuovere gli interventi di riqualificazione energetica, “attraverso un beneficio che un’interpretazione sistematica consente di riferire esclusivamente agli utilizzatori degli immobili oggetto degli interventi e non anche ai soggetti che ne fanno commercio”. Inoltre, l’esercizio di un’impresa nel settore edile comporterebbe, a “favore di questi soggetti, ulteriori specifici vantaggi non rispondenti allo scopo perseguito dalla legge che è quello di favorire esclusivamente i soggetti che utilizzano i beni”.

Questa motivazione delle Entrate, però, non sembra corretta, in quanto la norma non prevede che siano agevolati solo gli utilizzatori finali del fabbricato oggetto di riqualificazione energetica. Ad esempio, può beneficiare del bonus anche la persona fisica che concede a terzi l’utilizzo dello stesso, in locazione o in usufrutto. La persona fisica che esegue gli interventi può, addirittura, vendere il fabbricato a terzi, scegliendo di trasferire le detrazioni fiscali non utilizzate all’acquirente o di mantenerle per sé. Quindi, se si segue l’interpretazione delle Entrate vi è una disparità tra le persone fisiche che acquistano un immobile, lo ristrutturano, aumentandone l’efficienza energetica, per poi rivenderlo e i soggetti con reddito d’impresa, che fanno la medesima operazione.

Fino al 16 settembre 2011, se avveniva il “trasferimento per atto tra vivi dell’unità immobiliare residenziale” sulla quale erano state effettuate le opere agevolate al 55-65%, le relative detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal cedente spettavano, “per i rimanenti periodi d’imposta, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare”, ai sensi dell’articolo 9 bis, comma 2, decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 19 febbraio 2007.

Anche se questa norma non è stata abrogata, l’agenzia delle Entrate ha chiarito che questa disposizione non debba più essere utilizzata dal 17 settembre 2011, in quanto prevalgono le disposizioni previste per il 36-50% (circolare 1 giugno 2012, n. 19/E, risposta 1.7). Il decreto ministeriale, infatti, non prevale rispetto alla norma istitutiva dell’agevolazione sul risparmio energetico (articolo 1, comma 348, Legge n. 296/2006), la quale prevede un generico rinvio alle regole del 36-50% (articolo 1, Legge 27 dicembre 1997, n. 449 dal 17 settembre 2011 al 31 dicembre 2011 e articolo 16-bis, comma 8, Tuir, dal primo gennaio 2012). La norma oggi in vigore in questi casi, l’articolo 16-bis, comma 8, Tuir, ha anche il pregio di indirizzare la persona fisica cedente nei casi in cui non venga trattata nell’atto di vendita la questione della cessione o meno della detrazione del 55-65 per cento. Nel silenzio del contratto, infatti, la detrazione residua passa all’acquirente, come accadeva in precedenza solo per il bonus del 36-50% (circolare 19 giugno 2012, n. 25/E, risposta 1.2).

Per gli immobili-merce delle imprese, quindi, si auspica un chiarimento da parte delle Entrate, circa la possibilità o meno di concedere l’agevolazione per il risparmio energetico.

 

 

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 4 maggio 2016

 

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