Detraibile la spesa per la mensa scolastica anche fornita dal Comune o da soggetti terzi

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Spese di istruzione

Dal 2015, tra le “spese per la frequenza” di asili, elementari, medie e superiori, detraibili dall’Irpef al 19% fino a 76 euro rientrano anche le “spesa per la mensa scolastica”, anche quando tale servizio è “reso per il tramite del Comune o di altri soggetti terzi rispetto alla scuola”. A questo fine, non è necessario che il servizio di ristorazione scolastica sia deliberato dagli organi di istituto, in quanto è istituzionalmente previsto dall’ordinamento scolastico per tutti gli alunni di queste scuole. Questi chiarimenti dati dalle Entrate per gli asili, elementari, medie e superiori, sono una spiegazione del termine “spese per frequenza”, quindi, dovrà essere chiarito se sono applicabili anche per i corsi universitari, in quanto anche in questo caso si parla di “spese per frequenza”.

Relativamente alla modalità di certificazione delle spese sostenute per la mensa, va recuperata la ricevuta del bollettino postale o del bonifico bancario, effettuati per pagare la scuola, il Comune o altro fornitore del servizio. Questa ricevuta, però, deve riportare nella causale l’indicazione del servizio mensa, la scuola di frequenza e il nome e cognome dell’alunno.

Se il servizio mensa è stato pagato “in contanti”, con “altre modalità (ad esempio, bancomat)” o tramite “l’acquisto di buoni mensa in formato cartaceo o elettronico”, la spesa può essere documentata mediante un’apposita attestazione, rilasciata dal soggetto che ha ricevuto il pagamento o dalla scuola, che certifichi l’ammontare della spesa sostenuta nell’anno e i dati dell’alunno o studente. Sono esenti dall’imposta di bollo sia questa attestazione (articolo 5, comma 1, tabella al dpr n. 642/1972), sia l’istanza di richiesta della stessa presentata dal genitore (articolo 14), a patto venga indicato “l’uso per il quale gli stessi sono destinati” (ad esempio, “ai fini della detrazione Irpef delle spese in oggetto”).

Solo per il 2015, se i suddetti documenti di spesa risultano incompleti dei dati richiesti, non essendo state fornite istruzioni prima di ieri, i dati mancanti relativi all’alunno o alla scuola possono essere annotati a penna dal contribuente sul documento stesso.

Relativamente al limite massimo di spesa detraibile per la frequenza delle università non statali, l’agenzia ha chiarito che siccome gli importi indicati nel decreto ministeriale 29 aprile 2016, n. 288, sono distinti per area disciplinare (medica, sanitaria, scientifico-tecnologica e umanistico-sociale) e sede del corso di studio (nord, centro, sud e isole), per i corsi universitari all’estero, occorre fare riferimento alla “zona geografica in cui ricade il domicilio fiscale del contribuente”. Per i “corsi di laurea in teologia presso le università Pontificie” si deve far riferimento agli importi massimi previsti per corsi dell’area disciplinare “Umanistico – sociale” e la zona geografica è la regione in cui si svolge il corso di studi, anche se il corso è tenuto presso lo Stato Città del Vaticano. Infine, per i corsi di laurea svolti dalle università telematiche (non statali), vanno presi gli importi dell’area tematica del corso della regione in cui ha sede legale l’università.

 

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 7 maggio 2016

 

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