Anche la cedolare secca con acconto al 50 per cento

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I soggetti interessati agli Isa, che devono pagare l’acconto per il 2019 della cedolare secca, devono applicare, anche per questa imposta, le nuove regole di ripartizione degli acconti in due rate uguali (al 50% ciascuna), anziché del 40% la prima rata e del 60% la seconda. Questa nuova regola, introdotta dall’articolo 58 del Dl 124/2019 (cosiddetto decreto fiscale 2020) e da seguire già per la seconda rata degli acconti del 2019, in scadenza il prossimo 2 dicembre 2019, non si applica però ai soggetti che non sono interessati agli Isa, per i quali quindi la ripartizione dell’acconto tra le due rate continuerà ad essere quella prevista dalla norma della cedolare secca, l’articolo 7, comma 2, del provvedimento 7 aprile 2011, cioè del 40% la prima rata e del 60% la seconda. L’atteso chiarimento è arrivato dall’agenzia delle Entrate con la risoluzione 93/E di ieri che conferma quanto anticipato dal Sole 24 Ore dell’8 novembre .

Pertanto, per i soggetti che contemporaneamente hanno ricavi o compensi non superiori a 5.164.569 euro ed «esercitano attività economiche, per le quali sono stati approvati» gli Isa (anche se minimi, se forfettari o se “ricadono nelle altre cause di esclusione dagli ISA”, ecc.), considerando che il primo acconto 2019, pagato lo scorso 30 settembre 2019, è stato pari al 40% del totale (cioè del 95% del dovuto per la cedolare secca), ora non viene chiesto di pagare il 10% mancante con il secondo acconto, in scadenza il 2 dicembre 2019. Quindi, quest’ultimo sarà pari al 50% del totale dell’acconto dovuto, come succederà a regime, e non del 60%, come previsto prima del decreto fiscale. Una riduzione che porterà l’acconto totale versato per il 2019 al 90% del 95% della cedolare secca calcolata con il metodo storico o previsionale.

Per la cedolare secca, l’acconto non è dovuto e «l’imposta è versata a saldo, se l’importo su cui calcolare l’acconto» (indicato nel rigo LC1, colonna 5, «differenza», del modello relativo all’anno precedente) non supera 51,65 euro. Se questo importo è superiore a questa cifra, il versamento dell’acconto per il 2019, deve essere effettuato, in un’unica soluzione, entro il 2 dicembre 2019, «se l’importo dovuto è» inferiore a 257,52 euro ovvero, in due rate, se è pari o superiore a 257,52 euro, entro il 1° luglio 2019 (30 settembre 2019 per i soggetti Isa), la prima rata, e il 2 dicembre 2019, la seconda, pari rispettivamente al 40% e al 60% (50% per i soggetti Isa) del 95% dell’imposta dovuta per l’anno precedente (metodo storico) o dell’imposta che si prevede dovuta per il periodo in corso (metodo previsionale).

 

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 13 novembre 2019

 

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