730 e tasse universitarie: gli studenti potranno opporsi al trattamento dei dati (sulle tasse pagate) da parte dell’agenzia delle Entrate, entro il 21.03.2016

ArticoloIl Sole 24 OreNews730 e tasse universitarie: gli studenti potranno opporsi al trattamento dei dati (sulle tasse pagate) da parte dell’agenzia delle Entrate, entro il 21.03.2016

Entro il 29 febbraio 2016, le università statali e non statali devono trasmettere all’agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sostenute nel 2015 per la frequenza di corsi di istruzione universitaria con riferimento a ciascuno studente. E’ stato pubblicato, infatti, il provvedimento delle Entrate 19 febbraio 2016, prot. n. 27065, con il quale sono state definite le modalità operative per la trasmissione telematica.

Opposizione al trattamento dei dati

Nel sito dell’agenzia delle Entrate è presente il modello da utilizzare per opporsi al trattamento, effettuato da parte dell’agenzia delle Entrate per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, delle informazioni contabili relative alle spese universitarie (e agli eventuali rimborsi), che il contribuente ha sostenuto nell’anno precedente.

L’invio di questo modello va effettuato dal 2 gennaio al 28 febbraio di ciascun anno (solo quest’anno entro il 29 febbraio 2016), con riferimento ai dati dell’anno precedente. Solo per le spese universitarie sostenute nell’anno 2015, l’opposizione può essere esercitata dal 20 febbraio al 21 marzo 2016.

La presentazione di questo modello comporta la cancellazione di queste informazioni, quindi, le stesse non saranno presenti né nella dichiarazione precompilata, il cui accesso è consentito al contribuente stesso, né nella dichiarazione dei soggetti di cui il contribuente risulta “eventualmente fiscalmente a carico (es. coniuge, genitore)”. L’opposizione al trattamento, comunque, non vieta al contribuente di utilizzare le spese universitarie nella propria dichiarazione dei redditi come onere detraibile.

Il modello di opposizione al trattamento dei dati va trasmesso, unitamente alla fotocopia del documento di identità del richiedente (e, se presente, il documento di identità dell’eventuale rappresentante tutore firmatario), esclusivamente tramite e-mail all’indirizzo opposizioneutilizzospeseuniversitarie@agenziaentrate.it oppure tramite fax, al numero 06-50762273.

La cancellazione del dato relativo alla tassa universitaria pagata può essere utile, ad esempio, a chi non vuole far sapere ai propri familiari (di cui è a carico) che è iscritto all’università.

Soggetti obbligati

Devono spedire la comunicazione all’agenzia delle Entrate tutte le università statali e non statali. L’invio va effettuato direttamente, utilizzando i servizi telematici delle Entrate (Entratel o Fisconline) ovvero avvalersi anche degli intermediari abilitati (dpr articolo 3, commi 2-bis e 3, n. 322/1998). La scadenza dell’invio è il 29 febbraio 2016, per le spese pagate nel 2015. Nel caso di scarto dell’intero file contenente le comunicazioni, va effettuato un nuovo invio non oltre il quinto giorno lavorativo successivo al 29 febbraio.

Dati da inviare

Vanno inviati, per ciascuno studente, “l’ammontare delle spese universitarie sostenute”, cioè pagate (principio di cassa), “nell’anno d’imposta precedente, con l’indicazione dei soggetti che hanno sostenuto le spese” (esclusivamente lo studente o un suo familiare). Va indicato anche “l’anno accademico di riferimento” delle spese universitarie pagate. L’importo da comunicare deve essere “al netto dei relativi rimborsi e contributi”, ma vanno indicati separatamente i rimborsi erogati nell’anno d’imposta, se “riferiti a spese sostenute in anni d’imposta precedenti”. Non devono essere comunicati, invece, i dati relativi alle spese sostenute per conto dello studente “da parte di enti, società, imprese e professionisti e, in generale, da parte di soggetti diversi dallo studente o dai suoi familiari”, in quanto questi non costituiscono oneri detraibili ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera e), Tuir.

Detrazione del 19%

Si ricorda che è detraibile dall’Irpef il 19% delle “spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria” con un decreto del Ministero dell’istruzione da emanare annualmente (codice 13 dei righi da E8 a E12 del modello 730 2016).

 

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 24 febbraio 2016

 

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